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Il giudice non convalida i trattenimenti di tre migranti tunisini disposti in base alla nuova disciplina

Silvia Albano * il . Diritti, Giustizia, Istituzioni, Migranti, SIcurezza, Società

La legge ordinaria non può violare la Costituzione e le direttive UE.

Il Tribunale di Catania affronta per la prima volta la nuova disciplina del trattenimento nell’ambito della procedura accelerata in frontiera per i richiedenti asilo ribadendo i principi che governano questa materia, regolati da fonti sovraordinate – come le direttive UE e la Costituzione italiana – che non possono essere violate dalla legge ordinaria interna [1].

Si tratta di principi elementari sulla gerarchia delle fonti che costituiscono l’architrave dello stato di diritto, ma la cui applicazione, soprattutto nella materia del diritto dell’immigrazione, da luogo a reazioni scomposte e fa gridare alla violazione delle prerogative del governo da parte della magistratura.

I nostri costituenti hanno voluto una costituzione rigida proprio perché i diritti fondamentali di ogni persona non potessero più essere abrogati da una maggioranza di governo, perché ciò che era accaduto non accadesse mai più. E la magistratura ha proprio il compito di offrire tutela a questi diritti.

L’art. 7bis del D. L. 20/2023 (cd Decreto Cutro), convertito nella legge 50/2023, interviene, fra l’altro, sulle procedure accelerate di frontiera prevedendo anche una nuova ipotesi di trattenimento, direttamente collegata allo svolgimento di tali procedure. Il decreto del Ministero dell’Interno del 5.8.2019, con una evidente finzione giuridica, ha istituito le zone di transito e frontiera dove è possibile lo svolgimento di tali procedure (le zone di transito e di frontiera sono individuate in quelle esistenti nelle seguenti province: Trieste e Gorizia; Crotone, Cosenza, Matera, Taranto, Lecce e Brindisi; Caltanissetta, Ragusa, Siracusa, Catania, Messina; Trapani, Agrigento; Città metropolitana di Cagliari e Sud Sardegna) [2].

Il nuovo articolo 6-bis del, D. Lgs. 142/15, introdotto dalla L. n. 50/2023, prevede la possibilità del trattenimento «al solo scopo di accertare il diritto ad entrare nel territorio dello Stato» per lo straniero che richiede protezione internazionale in frontiera o nelle zone di transito dopo essere stato fermato per avere eluso o tentato di eludere i controlli o se proveniente da un Paese designato di origine sicuro.” Ulteriore requisito è la mancata consegna del passaporto, o di altro documento equipollente in corso di validità, o l’assenza di idonea garanzia finanziaria; quest’ultima è stata determinata in € 4.938,00 dal D.M. 14 settembre 2023 che ha altresì escluso che possa essere prestata da terzi.

Il Tribunale ha prima di tutto affermato due principi fondamentali che governano tutta la materia del trattenimento del richiedente asilo (v. direttiva 2013/33/UE, cd. direttiva accoglienza e D.lvo n. 142/2015): il richiedente non può essere trattenuto al solo fine di esaminare la sua domanda e il trattenimento deve considerarsi misura eccezionale, applicabile solo quando non ci siano altre misure idonee alternative al trattenimento, e limitativa della libertà personale ai sensi dell’art 13 della Costituzione.

Ha ribadito poi quello che le norme interne e le norme UE prevedono: che il provvedimento di trattenimento deve essere adeguatamente motivato in ordine alla situazione personale e concreta del singolo richiedente, non potendosi convalidare un provvedimento di trattenimento dotato di una motivazione solo apparente (v. tra le altre Sez. 1, Ordinanza n. 9046 del 18/01/2023, dep. 30/03/2023), essendo esclusa la possibilità di ogni automatismo.

Anche nel caso il richiedente provenga da paese di origine designato come sicuro ai sensi dell’art 2 bis del D.lvo n. 25/2008 e della nuova direttiva procedure (Direttiva 33/2013/UE) non può ritenersi operante alcun automatismo, dovendosi accertare se per quel singolo richiedente, alla luce delle sue allegazioni, il paese di origine possa effettivamente considerarsi sicuro ai sensi della normativa citata [3].

L’art 2 bis del D.lvo n. 25/2008 e la direttiva procedure stabiliscono i criteri sulla base dei quali i paesi di origine degli stranieri possono essere designati come sicuri, cioè paesi che generalmente non generano bisogni di protezione per le loro persone o paesi in cui i richiedenti asilo sono protetti e non sono in pericolo e due diversi decreti ministeriali hanno stilato l’elenco dei paesi designati come sicuri dallo Stato italiano (trattandosi di normativa secondaria, il giudice ha sempre il dovere di verificare se il paese inserito nell’elenco risponda ai criteri stabiliti dalle norme primarie). La provenienza da un paese designato come sicuro comporta una serie di conseguenze sul piano procedurale ma non esclude il dovere di esaminare individualmente la situazione dei singoli richiedenti, altrimenti si darebbe luogo a espulsioni collettive vietate prima di tutto dall’art 19 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea

I provvedimenti hanno poi rilevato come la garanzia finanziaria non si configuri di fatto come una misura alternativa al trattenimento, essendo l’unica possibilità per lo straniero (del tutto ipotetica, peraltro) di sottrarsi al trattenimento stesso. La direttiva accoglienza, infatti, (art 8 par 4) prevede la possibilità per gli stati di prevedere la garanzia finanziaria come misura alternativa al trattenimento unitamente ad altre misure, la cui diversificazione consente di evitare gravi discriminazioni e la loro applicazione secondo il principio di proporzionalità (considerando 15 direttiva accoglienza: I richiedenti possono essere trattenuti soltanto nelle circostanze eccezionali definite molto chiaramente nella presente direttiva e in base ai principi di necessità e proporzionalità per quanto riguarda sia le modalità che le finalità di tale trattenimento)

Come giustamente sottolineato nei provvedimenti del Tribunale di Catania, la Corte di Giustizia ha, avuto modo di pronunciarsi in materia di garanzia finanziaria come misura alternativa al trattenimento: “gli articoli 8 e 9 della direttiva 2013/33/UE «devono essere interpretati nel senso che ostano, in primo luogo, a che un richiedente protezione internazionale sia trattenuto per il solo fatto che non può sovvenire alle proprie necessità, in secondo luogo, a che tale trattenimento abbia luogo senza la previa adozione di una decisione motivata che disponga il trattenimento e senza che siano state esaminate la necessità e la proporzionalità di una siffatta misura” (CGUE (Grande Sezione), 14 maggio 2020, cause riunite C-924/19 PPU e C-925/19 PPU)».

I provvedimenti rappresentano, inoltre, che le procedure in frontiera non sono esperibili in zona diversa da quella di ingresso salve le eccezioni previste dal par 3 dell’art 43 della nuova direttiva procedure (2013/33/UE), e la valutazione della procedura da seguire deve essere adottata dal Presidente della Commissione territoriale con provvedimento adeguatamente motivato. Infatti, «a norma dell’art. 43, paragrafo 1, della direttiva 2013/32, un trattenimento fondato sulla disposizione di cui all’articolo 8, paragrafo 3, primo comma, lettera c), della Direttiva 33/2013/UE è giustificato soltanto al fine di consentire allo Stato membro interessato di esaminare, prima di riconoscere al richiedente protezione internazionale il diritto di entrare nel suo territorio, se la sua domanda non sia inammissibile, ai sensi dell’articolo 33 della direttiva 2013/32, o se essa non debba essere respinta in quanto infondata per uno dei motivi elencati all’articolo 31, paragrafo 8, di tale direttiva, e ciò al fine di garantire l’effettività delle procedure previste dal medesimo articolo 43».

Infine, ma non meno importante è l’affermazione che in ogni caso l’art 10 comma 3 della Costituzione, come ribadito dalle SSUU della Corte di Cassazione con sentenza n. 4674//1997, impone di ritenere che la sola provenienza da un paese di origine designato come sicuro non possa automaticamente privare il richiedente asilo del diritto a fare ingresso nel territorio italiano per chiedere la protezione internazionale. Anche da tale punto di vista, quindi, si impone una valutazione caso per caso.

Note

[1] V. anche ASGI, Pozzallo, le nuove norme sulla detenzione per i richiedenti asilo contrarie alle norme UE e alla Costituzione italiana

[2] V. Anna Brambilla, Le nuove procedure accelerate di frontiera. Quali prospettive in un’ottica di genere?, in Questione Giustizia – Diritti senza confini; V. Maurizio Veglio, La bestia tentacolare – Forme, tempi e luoghi del trattenimento degli stranieri in Italia, in Questione Giustizia- Diritti senza confini

[3] V. Marco Gattuso, Tre domande sui Paesi sicuri, in Questione Giustizia- Diritti senza confini; Martina Flamini, La protezione dei cittadini stranieri provenienti da c.d. Paesi sicuri in seguito alle modifiche introdotte dal d.l. n. 20 del 2023, in Questione Giustizia- Diritti senza confini

Tribunale di Catania 29.9.2023 RG. 10460/2023

Tribunale di Catania 29.09.2023 RG 10459/2023

Tribunale di Catania 29.09.2023 RG 10461/2023

* Giudice Tribunale di Roma

Fonte: Questione Giustizia

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