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Referendum 12 giugno: considerazioni conclusive

Domenico Gallo il . Diritti, Giustizia, Istituzioni, L'analisi, Politica, referendum e costituzione

Ormai siamo arrivati alle ultime battute della campagna elettorale referendaria ed è giunto il momento di tirare le fila del dibattito che si è svolto nel nostro paese. Un dibattito caratterizzato da un’impressionante fuga dai contenuti di merito dei singoli quesiti.

La campagna per l’approvazione dei referendum è rimasta prigioniera dei suoi stessi miti, a cominciare da quello che, attraverso questa trama di quesiti si attuerebbe una riforma della giustizia (in realtà della giurisdizione penale), rendendola più giusta. Peccato che non sia stata fornita nessuna spiegazione logica dell’effetto “salvifico” derivante dall’approvazione dei singoli quesiti. Forse perché non è possibile coniugare la logica con il mito e con le suggestioni ideologiche. Per convincere i cittadini a non farsi accecare dal mito e a respingere in blocco l’iniziativa referendaria basta leggere i quesiti e spiegarne gli effetti.

Il referendum è l’unico strumento di democrazia diretta che esiste nel nostro ordinamento in cui è fissato il principio che la sovranità spetta al popolo, che la esercita, di norma, attraverso la rappresentanza.

Attraverso il referendum la sovranità popolare può correggere o integrare l’indirizzo politico espresso dalle assemblee legislative, facendo entrare nell’ordinamento esigenze o domande politiche presenti nel corpo sociale ma non adeguatamente rappresentate. Perché venga compiuto un atto abrogativo attraverso il referendum è necessario che alla base del pronunciamento ci sia un’esigenza fortemente sentita dal popolo italiano.

Orbene, alla base di questa concatenazione di quesiti, non vi è alcuna domanda presente nella generalità dei cittadini; i referendum esprimono soltanto esigenze fortemente radicate in una parte del ceto politico.

E’ facile dimostrare  che da questa trama di quesiti non emerge alcuna riforma del sistema giustizia né alcuna innovazione volta a tutelare diritti o domande di giustizia dei cittadini. Tutti i quesiti esprimono, con gradi diversi, diffidenza nei confronti dell’esercizio della giurisdizione e del controllo di legalità ma, quel che è più grave, tendono a smantellare il contrasto alle attività criminali in corso ed a svincolare il ceto politico dagli effetti negativi del controllo di legalità.

Questo è del tutto evidente nella richiesta di abrogazione del decreto Severino, richiesta che non ha nulla a che vedere con la “giustizia” ma riguarda la trasparenza e la dignità dell’esercizio delle cariche elettive e di governo.

Per quanto riguarda il Parlamento ed il Governo, il Decreto Severino prevede l’incandidabilità e la decadenza dalla carica dei soggetti condannati con sentenza definitiva ad una pena superiore a 2 anni di reclusione per delitti con colposi per i quali sia prevista una pena nel massimo superiore a 4 anni di reclusione.

Tutti sappiamo che ci sono degli aspetti critici nella Severino che hanno suscitato dubbi di costituzionalità, in ordine alla sospensione di diritto degli amministratori locali che abbiano riportato condanna non definitiva. Tuttavia se i referendari avessero puntato a superare questi aspetti critici, avrebbero dovuto chiedere solo l’abrogazione di 2 articoli su 18. Il quesito, invece, travolge l’intero Testo Unico. La questione degli amministratori sospesi di diritto sulla base di sentenza di condanna non definitiva è la foglia di fico che viene agitata per nascondere la vergogna della richiesta di abrogazione di un presidio contro la penetrazione della corruzione nelle istituzioni politiche e nel governo.

La domanda è: chi ha interesse ad abrogare la Severino? Certamente i cittadini italiani non hanno alcun interesse a spianare a corrotti e corruttori la strada del governo e delle istituzioni politiche. Semmai l’interesse genuino del popolo italiano è che sia data attuazione al principio costituzionale che prevede che: “i cittadini a cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di esercitarle con disciplina ed onore”.

L’abrogazione del Decreto Severino esprime, in maniera del tutto palese, la forte insofferenza del ceto politico per le conseguenze negative del controllo di legalità. È proprio questa insofferenza il fil rouge che accomuna il quesito sulla Severino a tutti gli altri che, in qualche modo incidono sull’esercizio della giurisdizione.

Se esaminiamo tutti gli altri quesiti dal punto di vista dell’interesse del popolo italiano, vediamo che due sono assolutamente irrilevanti. Che interesse potrebbero trarre i cittadini italiani nella modifica delle modalità di presentazione delle candidature per l’elezione al Consiglio Superiore della Magistratura, oppure nella modifica delle modalità di formazione dei pareri consultivi sulla professionalità dei magistrati espressi dai Consigli giudiziari?

Più sostanzioso sarebbe l’effetto del quesito sulla limitazione delle misure cautelari. L’Ufficio Centrale per il referendum presso la Corte di Cassazione ha ricusato l’etichetta “limiti agli abusi della custodia cautelare” perché l’oggetto del quesito non riguarda gli eventuali abusi della custodia cautelare che – ove sussistenti – dipendono da errori dei giudici, non dalla legge.

La Cassazione ha ridenominato il quesito in “limitazioni delle misure cautelari”, perché l’oggetto della richiesta non è limitato alla custodia cautelare ma travolge tutte le misure cautelari, sia quelle detentive, sia quelle non detentive, comprese quelle miranti a tutelare le persone offese da pericoli non altrimenti evitabili, come l’allontanamento della casa familiare del coniuge violento o il divieto per lo stalker di avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla persona offesa. Esclusi i reati con uso delle armi e quelli di mafia, l’effetto sarebbe quello di smantellare qualsiasi forma di contrasto ad attività criminose in corso.

Resta allora da chiedersi, a quale domanda politica diffusa nel corpo popolare risponde un effetto come questo? Che interesse hanno i cittadini italiani ad abolire delle misure di contrasto ad attività dannose, quali sono per esempio i reati contro il patrimonio?

Infine per quanto riguarda il quesito sul Pubblico Ministero, che esprime l’esigenza di separazione delle carriere per evitare che l’appartenenza alla stessa carriera possa incidere sull’imparzialità del giudice, si tratta del frutto di un dibattito esoterico, come i dibattiti fra i dotti medioevali sul sesso degli angeli.

Anche in questo caso si tratta di un’esigenza presente in alcuni settori del ceto politico, a cui non corrispondono diritti o bisogni reali dei cittadini che, anzi, avrebbero interesse a conservare al Pubblico Ministero il ruolo di un magistrato imparziale che sviluppa le indagini avendo a cuore esclusivamente la ricerca della verità.

Fonte: Articolo 21

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