NEWS

Come combattere i reati di chi usa “criptovalute”

Luca Tescaroli * il . Corruzione, Criminalità, Economia, Mafie, Società

La diffusione esponenziale della circolazione delle valute virtuali (monete elettroniche o cripto valute) su piattaforme informatiche (exchange), nelle quali si incrociano domanda e offerta, rappresenta una realtà planetaria che interagisce con le economie e le società di numerosi Paesi e assicura sistemi di pagamento e trasferimenti di valori ingenti nell’ordine dell’equivalente di miliardi di dollari giornalieri.

Si tratta di valute private, che identificano la rappresentazione digitale di valore, non sono emesse dalle banche centrali o da autorità pubbliche, possono essere utilizzate per finalità di investimento o come mezzo di scambio per l’acquisto di beni o servizi. A mero titolo esemplificativo si citano: Bitcoin, Ethereum, Libra, Zcash, Monero.

Plurime investigazioni, che ho coordinato e che sono in essere, hanno rivelato come soggetti dediti al crimine  – imprenditori stranieri collettori di risorse di provenienza delittuosa, intermediari finanziari e acquirenti di sostanze stupefacenti – anche inseriti in contesti di criminalità organizzata – utilizzino tali strumenti per la loro idoneità ad assicurare l’anonimato del titolare effettivo delle transazioni, l’assenza di territorialità e rapidissimi trasferimenti da un exchange all’altro ubicati in Paesi europei e in paradisi fiscali di altri continenti.

Il riferimento è: ai pagamenti mediante Bitcoin di partite di stupefacente importate; ai meccanismi truffaldini che hanno imbrigliato nelle loro maglie migliaia di investitori e alle conseguenti bancarotte; alle attività di riciclaggio realizzate mediante l’impiego di contante tracciato e non tracciato, con conseguente evasione ed elusione fiscale, investito in cripto valute dirottate verso exchange stranieri, poi trasferiti in altre piattaforme sino a far perdere le tracce. Si tratta di una nuova frontiera per il crimine destinata ad essere implementata.

Il nostro Paese è all’avanguardia in Europa. Dispone, infatti, di norme adeguate per la punibilità delle condotte, quali ad es. i delitti di riciclaggio, di autoriciclaggio, di frode informatica, di usura. Ha assoggettato a norme antiriciclaggio gli exchange, le piattaforme elettroniche che consentono di operare attraverso le c. d. criptovalute, permettendo la conversione delle valute aventi corso legale in valute virtuali e viceversa. Il vigente d. lgs. 231/2007, novellato dal d. lgs 4 ottobre 2019, n. 125, reca le definizioni di  “valuta virtuale” e di “prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale”, nonché l’individuazione di questi soggetti tra gli operatori non finanziari destinatari degli obblighi antiriciclaggio.

È stata estesa l’applicazione delle disposizioni previste per i cambiavalute ai prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale, prevista l’iscrizione dei predetti prestatori di servizi in una sezione speciale del registro dei cambiavalute tenuto dall’Organismo Agenti Mediatori (OAM, con i commi 8-bis e 8-ter del d. lgs. 90/2017, inseriti nell’art. 17-bis del  d.lgs. 141/2010). Con il decreto legislativo n. 125 del 2019, il Governo ha apportato integrazioni e correzioni al d. lgs. 231/2007 in materia antiriciclaggio, anche con la prospettiva di recepire la quinta direttiva europea (UE 2018/843) intervenuta su aspetti specifici della disciplina di prevenzione del riciclaggio. In tale ambito sono stati estesi gli obblighi antiriciclaggio.

Il pur lodevole sforzo non appare, tuttavia, ancora adeguato a far fronte alle esigenze investigative di trasparenza, di rapida acquisizione delle informazioni sugli operatori che investono e di celere esecuzione dei provvedimenti di sequestro.

È fondamentale poter accedere alle informazioni inerenti ai titolari effettivi dei portafogli digitalizzati e di coloro che effettuano gli scambi e i trasferimenti a livello europeo e mondiale per scoprire chi si cela dietro alle operazioni. La collaborazione internazionale – che si basa, sulla scorta della mia esperienza, su richieste di rogatoria e sull’ordine di investigazione (OEI) in ambito UE, ovvero sul ricorso al supporto di Eurojust e dell’Unità di Investigazione Finanziaria (UIF della Banca d’Italia e sulle strutture omologhe esistenti negli altri stati FIU) per l’espletamento di attività pre rogatoriale – non è sempre facile da ottenere e, quando si ottiene, è molto spesso tardiva.

Un nuovo impulso potrebbe derivare dalla Procura Europea di nuova costituzione. Necessita, invero, una legislazione sovranazionale condivisa e vincolante per aggiornare la regolamentazione al progredire dell’attività criminosa.

Sarebbe utile una centrale unica europea (da estendersi ai diversi altri Stati) per censire gli exchange che gestiscono le piattaforme, raccogliere i dati identificativi degli operatori sia in entrata sia in uscita, prevedendo un obbligo, adeguatamente sanzionato, di comunicare alle Agenzie delle Entrate di ogni Paese o autorità analoghe i dati identificativi (comprensivi di codice fiscale) per il loro inserimento nell’Anagrafe dei Rapporti, sia dei clienti nazionali che di quelli internazionali.

* Procuratore aggiunto presso la Procura della Repubblica di Firenze

Fonte: Il Fatto Quotidiano, 10/11/2021

*****

Via D’Amelio: le condanne sono certe, ma non tutto è chiarito

Trackback dal tuo sito.

Premio Morrione

Premio Morrione Finanzia la realizzazione di progetti di video inchieste su temi di cronaca nazionale e internazionale. Si rivolge a giovani giornalisti, free lance, studenti e volontari dell’informazione.

leggi

LaViaLibera

logo Un nuovo progetto editoriale e un bimestrale di Libera e Gruppo Abele, LaViaLibera eredita l'esperienza del mensile Narcomafie, fondato nel 1993 dopo le stragi di Capaci e via D'Amelio.

Vai

Articolo 21

Articolo 21: giornalisti, giuristi, economisti che si propongono di promuovere il principio della libertà di manifestazione del pensiero (oggetto dell’Articolo 21 della Costituzione italiana da cui il nome).

Vai

I link