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Trattativa Stato-mafia, depositate le motivazioni della sentenza di Cassazione

Redazione il . Giustizia, Istituzioni, Mafie, Politica

In data odierna, la Corte di cassazione, Sezione sesta, ha depositato le motivazioni della sentenza definitiva sulla Trattativa Stato-Mafia (processo Bagarella ed altri), con la quale sono stati assolti gli imputati del reato di minaccia ad un corpo politico dello Stato, per alcuni avendo rilevato la loro estraneità ai fatti e per altri avendo dichiarato prescritto il reato, dopo averlo riqualificato in forma tentata.

Il comunicato stampa della Corte di Cassazione

“La Sesta sezione penale della Corte di cassazione ha emesso in data odierna sentenza definitiva nel processo n. 39038/2022 nei confronti di Bagarella ed altri.

La sentenza ha confermato la decisione della Corte di assise di appello di Palermo nella parte in cui ha riconosciuto che negli anni 1992-1994 i vertici di “cosa nostra” cercarono di condizionare con minacce i Governi della Repubblica italiana (Governi Amato, Ciampi e Berlusconi), prospettando la prosecuzione dell’attività stragista se non fossero intervenute modifiche nel trattamento penitenziario per i condannati per reati di mafia ed altre misure in favore dell’associazione criminosa.

Nei confronti di tutti gli imputati era stato contestato il reato di minaccia ad un corpo politico dello Stato (art. 338 cod. pen.).
La sentenza, riqualificato il reato nella forma tentata, ha dichiarato la prescrizione nei confronti di Leoluca Bagarella e Antonino Cinà in relazione alle minacce ai danni dei Governi Ciampi e Amato, essendo decorsi oltre 22 anni dalla consumazione del reato tentato.

Inoltre, ha escluso ogni responsabilità degli ufficiali del ROS, Antonio Subranni, Mario Mori e Giuseppe De Donno – peraltro già assolti in appello sotto il profilo della mancanza di dolo – negando ogni ipotesi di concorso nel reato tentato di minaccia a corpo politico.

Per quanto riguarda la minaccia nei confronti del Governo Berlusconi, di cui erano accusati Marcello Dell’Utri e Bagarella, la sentenza ha confermato quanto deciso dalla Corte di assise di appello di Palermo, che ha riconosciuto l’estraneità del primo e che ha dichiarato la prescrizione del reato nei confronti di Bagarella”.

Fonte: Corte di Cassazione

Cassazione penale, Sez. VI, Sent. 10 novembre 2023 (ud. 27 aprile 2023), n. 45506

Presidente Fidelbo, Relatore D’Arcangelo

Scarica la sentenza

In questa Rivista sono disponibili:

le memorie e la requisitoria della Procura Generale presso la Corte di Cassazione

le motivazioni della sentenza della Corte di Assise di Appello di Palermo

le motivazioni della sentenza della Corte di Assise di Palermo

Fonte: Giurisprudenza Penale


Trattativa Stato-mafia, la Cassazione conferma l’assoluzione di Mori, Subranni, De Donno e Dell’Utri

Per gli ermellini gli indizi erano privi di certezza.

“La Corte di assise di appello” ha “invertito i poli del ragionamento indiziario” in quanto “l’esclusione di possibili ipotesi alternative non può supplire alla carenza di certezza dell’indizio”, inoltre la Corte di assise di appello di Palermo “non ha osservato il canone dell’oltre ogni ragionevole dubbio quale metodo di accertamento del fatto”.

Con queste motivazioni – si legge nel verdetto 45506 della Cassazione depositato oggi – gli ‘ermellini’ hanno confermato l’assoluzione nel processo sulla presunta trattativa Stato-mafia degli ex ufficiali del Ros Mario Mori, Antonio Subranni e Giuseppe De Donno e dell’ex parlamentare Marcello Dell’Utri.

Ad avviso degli ‘ermellini’, “come rilevato dal Procuratore generale presso la Corte di Cassazione e dalle difese degli imputati, tuttavia, l’argomento del ‘nessun altro avrebbe potuto’ si rivela fallace sul piano logico e giuridicamente errato, in quanto la confutazione delle spiegazioni alternative di un fatto non può supplire alla radicale mancanza di prova positiva del fatto medesimo”.

Secondo la Suprema Corte, i giudici di merito dell’appello – convinti della tesi che ai mafiosi il Guardasigilli Conso non rinnovò’ il 41bis per cercare di spegnere la stagione stragista e non, come lo stesso Conso sostenne, per adeguarsi alle indicazioni della Consulta – hanno sbagliato a ritenere “che solo Mori potesse aver rivelato l’informazione relativa al ricatto mafioso e alla spaccatura in essere all’interno di Cosa Nostra, senza aver previamente dimostrato, oltre ogni ragionevole dubbio, che questa informazione riservata non fosse previamente nota al Ministro, che costituisse patrimonio conoscitivo esclusivo” di Mori “e che non fosse pervenuta a conoscenza del Ministro per effetto di canali diversi ed autonomi”.

Sul punto, gli ‘ermellini’ rilevano che le difese degli imputati avevano fatto presente nel giudizio di appello che “per quanto emerso nel giudizio di primo grado, la consapevolezza della spaccatura interna a Cosa Nostra, tra l’ala stragista e l’ala moderata non sarebbe stata esclusiva di Mario Mori, ma fosse una conoscenza acquisita per lo meno in qualificati ambienti investigativi”.

“Questo dato – segnala il verdetto – emergerebbe dalla nota dello Sco del 12 agosto 1993, a firma Manganelli, relativa a una ‘profonda spaccatura’ negli esponenti di maggior spicco di Cosa Nostra e dalla nota della Dia del 10 agosto 1993, a firma De Gennaro, in ordine all’esistenza, secondo le dichiarazioni di Salvatore Cancemi, di ‘un profondo contrasto tra mafia stragista ed un’altra, invece, pacifista e quasi rassegnata”.

Tale spaccatura, secondo le difese, aggiunge il verdetto “sarebbe, peraltro, risultata dalle dichiarazioni rese dal Presidente della Repubblica in dibattimento e dalle dichiarazioni di Paolo Borsellino in una intervista del 3 luglio 1993”.

Per la Cassazione, “fermo restando il riconoscimento per l’impegno profuso nell’attività istruttoria dai giudici di merito, deve, tuttavia, rilevarsi che la sentenza” emessa dalla Corte di Assise di Appello di Palermo il 23 settembre 2021 “e ancor più marcatamente quella di primo grado, hanno, invero, optato per un modello di ricostruzione del fatto penalmente rilevante condotto secondo un approccio metodologico di stampo storiografico”.

“Anche quando il giudice penale deve confrontarsi con complessi contesti fattuali di rilievo storico-politico, l’ accertamento del processo penale resta, invero, limitato a fatti oggetto dell’imputazione e deve condotto – conclude la Suprema Corte – nel rigoroso rispetto delle regole epistemologiche dettate dalla Costituzione e dal codice di rito, prima tra tutte quella dell’oltre ragionevole dubbio”.

Fonte: Ansa


Stato-mafia, la Cassazione: contro ex vertici Ros accuse insussistenti

95 le pagine di motivazioni della sentenza, depositata oggi, che lo scorso 27 aprile ha reso definitive le assoluzioni per gli ex ufficiali del Ros Mario Mori, Antonio Subranni e Giuseppe De Donno, e l’ex senatore Dell’Utri.

”Ritiene questa Corte che la motivazione della sentenza impugnata evidenzi la strutturale inidoneità della condotta degli ufficiali del Ros a integrare, già sotto li profilo oggettivo, una forma penalmente rilevante di istigazione o di determinazione alla commissione del reato di minaccia ad un corpo politico commesso dai vertici di ‘Cosa nostra”’.

È quanto scrivono i giudici della sesta sezione penale della Cassazione nelle 95 pagine di motivazioni della sentenza, depositata oggi, che lo scorso 27 aprile ha reso definitive le assoluzioni per gli ex ufficiali del Ros, il generale Mario Mori, il generale Antonio Subranni e l’ufficiale dei carabinieri Giuseppe De Donno e per l’ex senatore Marcello Dell’Utri nel processo sulla presunta trattativa tra Stato e mafia.

”Invero, la mera apertura di un’interlocuzione con i vertici di ‘Cosa nostra’ non può ritenersi essere stata idonea ‘ex se’ a determinare i vertici dell’organizzazione criminale a minacciare il Governo – si legge – in quanto questo assunto, argomentato nella sentenza impugnata come autoevidente, non è fondato su alcuno specifico dato probatorio, né argomentato sulla base di consolidate
massime di esperienza. L’interlocuzione promossa da Mori e da De Donno con Ciancimino, per quanto accertato dalla sentenza impugnata, era, infatti, volta a comprendere le condizioni per la cessazione degli omicidi e delle stragi da parte di ‘Cosa nostra’ e la ricerca dell’apertura di un dialogo, sia pure con una spietata organizzazione criminale – sottolineano i supremi giudici – non può assumere la valenza obiettiva, sulla base di un inammissibile automatismo probatorio, di una istigazione a minacciare lo Stato”.

”Nella ricostruzione operata dalla sentenza impugnata, l’iniziativa degli alti ufficiali del Ros era, infatti, intesa non già a indurre ‘Cosa nostra’ a rivolgere minacce al Governo – affermano i giudici della Cassazione – bensì al perseguimento dell’obiettivo contrario di far cessare la stagione stragista, cercando di comprendere se le eventuali condizioni poste da quest’ultima potessero o meno essere considerate nella prospettiva di prevenzione di ulteriori attacchi criminali. Nella loro azione, infatti, Mori, Subranni e De Donno miravano al contempo alla ‘contestuale decapitazione dell’ala stragista o militarista’ mediante la cattura dei suoi esponenti, come di seguito avvenuto il 15 gennaio 1993 con l’arresto di Salvatore Rina. Vi è, dunque, per quanto emerge dalla motivazione della sentenza impugnata, un’insanabile contraddizione logica tra l’elemento soggettivo che animava i tre ufficiali del Ros nell’interlocuzione con i vertici mafiosi e il riconoscimento di una obiettiva valenza agevolatrice della minaccia mafiosa della loro condotta”. ‘

‘Pertanto, una volta escluso, in quanto non provato oltre ogni ragionevole dubbio, che gli ufficiali del Ros abbiano riferito la minaccia mafiosa ad esponenti dell’autorità di governo, dalla sentenza impugnata risulta che i medesimi si sono limitati a ricevere la minaccia mafiosa, senza sollecitarla, né rafforzare l’altrui intento criminoso – concludono i supremi giudici che hanno assolto gli ex vertici dei Ros con la formula ‘per non aver commesso il fatto’- Ogni forma di concorso penalmente rilevante degli imputati Mori e De Donno nel reato commesso dagli imputati appartenenti a ‘Cosa nostra’ è, all’evidenza, insussistente”.

Fonte: Rainews


https://www.liberainformazione.org/2023/05/01/trattativa-tiro-alla-toga-ma-sono-gli-stessi-pm-della-riscossa-antimafia/

https://www.liberainformazione.org/2023/04/27/trattativa-stato-mafia-sancita-la-definitiva-rinuncia-a-fare-giustizia-ad-accertare-la-verita/

https://www.liberainformazione.org/2023/04/27/stato-mafia-la-cassazione-conferma-le-assoluzioni-per-carabinieri-e-politici-prescritti-i-boss/

https://www.liberainformazione.org/2023/04/14/trattativa-stato-mafia-chiesto-appello-per-ex-carabinieri-ros-e-conferma-assoluzione-per-dellutri/

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