I rifiuti aquilani, le ordinanze e i decreti
Gli ingredienti della ricetta sono sempre gli stessi. La dichiarazione dello stato di emergenza, il potere di ordinanza, quello di deroga, un fiume di soldi da spendere senza controlli. Poi prendete 32 mila sfollati e chiudeteli in 171 tendopoli. Aggiungete un ordine, anche con contratto scaduto, di 4mila bagni chimici con quattro pulizie ed espurghi al giorno. Amalgamate il tutto in modo da ottenere, per ogni ospite delle tendopoli, un servizio per deiezioni solide e liquide di 100 litri al giorno. Fate cuocere tutto a fuoco lento per almeno 6 mesi, infine aggiungete 33 milioni di euro di fondi pubblici. Se si preferisce aumentare i guadagni del fornitore privato, aggiungere ordinanze e decreti in modo da eliminare i controlli quanto basta. Per questa ultima fase, vediamo come si è proceduto nel sisma aquilano. In particolare, affrontiamo la questione della ordinanza n. 3767 del 13 maggio 2009 e dell’emendamento n 9100, presentato in Senato il 12 maggio 2009 nella 88° seduta della Commissione territorio, ambiente e beni ambientali.
Lo spunto lo offre una dichiarazione rilasciata nell’aprile scorso in occasione di una tavola rotonda sul terremoto aquilano dall’attuale Capo del Dipartimento della Protezione Civile, Franco Gabrielli (già prefetto dell’Aquila durante l’emergenza). A commento dell’indagine sull’appalto dei bagni chimici nelle tendopoli che vede coinvolto Guido Bertolaso, Gabrielli dichiara: “Ricordo che quando io ero Prefetto dell’Aquila, Bertolaso mi sollecitò un comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica in riferimento alle preoccupazioni sugli sversamenti relativi ai bagni chimici e a quello che poteva girarci intorno. Anche in quella circostanza fu il commissario a sollecitare le istituzioni a un’attenzione su questo argomento”. Non abbiamo alcuna ragione di dubitare della veridicità di quanto afferma Gabrielli. Per questo diventa molto più complicato comprendere, come mai, Guido Bertolaso, mentre preoccupato allerta il prefetto per gli smaltimenti illeciti dei rifiuti prelevati dai bagni chimici, il 13 maggio 2009 emana l’ordinanza n. 3767, che di fatto cancella la tracciabilità dei liquami.
Per comprendere la portata di questa ordinanza è utile ricordare alcuni fatti. Già nelle prime settimane dell’emergenza post-terremoto, vengono pubblicate diverse notizie su irregolarità negli svuotamenti dei bagni mobili e negli smaltimenti dei liquami. Diversi articoli danno anche la notizia che nei campi avvenivano solo due interventi di pulizia e spurgo sui bagni mobili, invece dei 4 giornalieri richiesti dal Dipartimento. Inoltre già circolavano voci sull’alterazione delle bolle di trasporto (cioè i formulari d’identificazione dei rifiuti). È evidente che per riscontrare facilmente tali notizie sarebbe bastato controllare tali formulari, tra l’altro obbligatori per legge e, nel caso dei bagni Sebach, obbligatori anche per i vincoli contrattuali. Contratto che imponeva alla Sebach pure il corretto “smaltimento dei liquami” in depuratori autorizzati. Altro dato certo è che il terremoto non aveva intaccato i depuratori del cratere aquilano, come attesta in un rapporto dei tecnici del Reluis. Circostanza confermata anche dal fatto che i liquami delle tendopoli venivano conferiti presso il depuratore di Pile, gestito dalla Gransasso Acque.
Questo era il quadro – più o meno accettabile – sino al 13 maggio 2009, giorno dell’emanazione dell’ordinanza di Protezione civile n. 3767. Guardiamo ora i passi salienti che mettono a nudo la singolarità di questa ordinanza. Innanzitutto merita la massima attenzione la parte delle premesse ove si recita: “Ravvisata la necessità di disporre misure urgenti per la rimozione, il trasporto, il recupero o lo smaltimento dei materiali derivanti dai crolli e dalle demolizioni, dei rifiuti liquidi prodotti presso i campi di ricovero della popolazione sfollata, nonché per il ripristino degli impianti di depurazione danneggiati dagli eventi sismici”. Posto che tra i rifiuti liquidi prodotti presso i campi vi erano sicuramente i rifiuti prodotti dall’uso dei bagni mobili – anzi, forse per i liquidi si trattava solo di questi rifiuti – salta subito all’occhio la dichiarata urgenza di rimuovere tali rifiuti e, cosa ancora più appariscente, la necessità di provvedere al ripristino degli impianti di depurazione danneggiati dal sisma.
Tali asserzioni contenute nell’ordinanza sono alquanto singolari. Intanto, il gestore del servizio aveva l’onere contrattuale di provvedere a suo carico alla raccolta, al trasporto ed allo smaltimento dei liquami: ammesso e non concesso che vi fosse indisponibilità di impianti di depurazione, il problema andava quindi risolto dalla ditta appaltatrice. Ma come già detto risulta anche che già dalla metà di aprile 2009 la ditta appaltatrice smaltiva i liquami in loco presso l’impianto di Pile e che comunque nel rapporto del Reluis si attestava che nel cratere sismico gli impianti di depurazione erano funzionanti.
L’ordinanza contiene anche altri passaggi apparentemente incomprensibili. Con il comma 1 dell’art. 2, dispone che i rifiuti liquidi devono essere classificati come “rifiuti urbani” e con il codice C.E.R. (catalogo europeo rifiuti) 20.03.99. Mentre con il comma 2, specifica che tutte la autorizzazioni ed iscrizioni relative ai rifiuti liquidi, aventi ad oggetto il codice C.E.R. 20.03.04 (è il caso dei rifiuti dei bagni mobili), devono intendersi rilasciate per il codice C.E.R. 20.03.99. Infine con il comma 3 si deroga al comma 1 dell’art. 183 del decreto 152/2006: di fatto è il Comune che diventa il produttore di tali rifiuti. Ma è il comma 5, che contiene la vera novità. Con esso, gli operatori, le cui autorizzazioni ed iscrizioni sono state trasfigurate da “rifiuti speciali” in “rifiuti urbani”, ed il codice C.E.R. 20.03.04 in 20.03.99, per tutta la durata dello stato d’emergenza, vengono di fatto esentati dal tracciare i rifiuti con i formulari di identificazione. Non sono più obbligati, cioè, ad annotare sul registro di carico e scarico e dalla presentazione del MUD al catasto dei rifiuti.
A quanto pare, dunque, questa ordinanza ha prodotto solo la deroga alle leggi che impongono la tracciabilità dei rifiuti. Come conseguenza diretta, venuto meno l’obbligo della tracciabilità, per i liquami dei bagni chimici viene meno anche la possibilità di riscontrare il numero effettivo degli interventi di pulizia. Non solo. Ma senza tracciabilità, gli sversamenti illeciti, che già erano stati segnalati, diventano anche molto più semplici.
Chiarita la portata dell’Ordinanza 3767, passiamo ora all’emendamento n 9100, presentato in Senato. La tempistica di tale emendamento è ancora più singolare: presentato proprio il giorno prima dell’emanazione dell’ordinanza di Protezione civile, finisce per dare una provvidenziale copertura legislativa all’ordinanza stessa. Tale emendamento viene approvato il 14 maggio 2009 e, in sede di conversione, il Decreto Abruzzo viene così arri
cchito dei commi 1-bis e 1-ter all’art. 9. (Una curiosità. Tra i membri di questa commissione, figura anche il senatore nonché coordinatore regionale del Pdl Filippo Piccone, già coinvolto in un’altra vicenda con Bertolaso, relativa all’assegnazione di fondi per la realizzazione di MAP a Celano, comune fuori cratere).
cchito dei commi 1-bis e 1-ter all’art. 9. (Una curiosità. Tra i membri di questa commissione, figura anche il senatore nonché coordinatore regionale del Pdl Filippo Piccone, già coinvolto in un’altra vicenda con Bertolaso, relativa all’assegnazione di fondi per la realizzazione di MAP a Celano, comune fuori cratere).
Con l’entrata in vigore della legge di conversione, l’ordinanza 3767 viene così blindata anche con una copertura legislativa. Ma esiste un punto che dovrebbe comunque restare in sospeso e che non potrebbe essere toccato né dall’ordinanza né dalla legge di conversione: il contratto Dipartimento-Sebach e in particolare i punti che impongono l’obbligatorietà di tracciamento dei liquami. Ma con i dubbi sulla reale utilità dell’ordinanza, restano senza risposta anche gli interrogativi sugli atti che hanno preceduto l’ordinanza stessa e che hanno indotto chi di dovere a ritenere che vi fossero difficoltà di smaltimento. E’ proprio a questi interrogativi che potrebbe – anzi, dovrebbe – rispondere Guido Bertolaso che quell’ordinanza predispose: dovrebbe pure spiegare perchè, mentre si allarmava per gli sversamenti illeciti dei rifiuti prelevati dai bagni chimici (così tanto da allertare l’allora Prefetto Franco Gabrielli), nello stesso tempo predisponeva una ordinanza che, con la cancellazione della tracciabilità, rendeva più semplici (ed impunibili) gli smaltimenti illeciti (e la frode nelle pulizie).
Sullo stesso argomento:
SOLDI NEL CESSO 3: Bertolaso, Gabrielli, gli atti giudiziari e il malaffare
SOLDI NEL CESSO 2 -Bertolaso e la merda doro
TERREMOTO – Soldi nel cesso: Bertolaso tra gli indagati
– site.it – inchiesta sui bagni chimici
– «I love Sebach»: 33 milioni con un contratto scaduto
– SITE.IT – SOLDI NEL CESSO – per scaricare la rivista completa CLICCA QUI
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