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Giornalisti e libertà di stampa: da Strasburgo messaggio alla Turchia

Francesco Luigi Gatta* il . Giustizia

Şahin Alpay e Mehmet Hasan Altan

Şahin Alpay e Mehmet Hasan Altan

Con le due sentenze Şahin Alpay e Mehmet Hasan Altan del 20 marzo 2018, la Corte europea dei diritti dell’uomo dichiara la violazione da parte della Turchia del diritto alla libertà personale e alla libertà di espressione di due giornalisti posti in detenzione per aver espresso opinioni critiche nei confronti del governo. La Corte di Strasburgo va però oltre la vicenda dei due singoli ricorrenti, riconoscendo l’esistenza di gravi e diffusi problemi di rispetto dei diritti umani nell’ordinamento turco, soprattutto in riferimento alla libertà di esprimere il proprio dissenso, elemento che, si sottolinea con forza, rappresenta una caratteristica essenziale e irrinunciabile di una società democratica.

Con due sentenze del 20 marzo 2018 (Şahin Alpay c. Turchia, ric. n. 16538/17 e Mehmet Hasan Altan c. Turchia, ric. n. 13237/17) la Corte europea dei diritti dell’uomo ha accertato la violazione da parte della Turchia del diritto alla libertà e sicurezza (art. 5 Cedu) e alla libertà di espressione (art. 10 Cedu) di due giornalisti illegittimamente posti e trattenuti in detenzione a seguito del fallito colpo di Stato del luglio 2016.

In un contesto di forte critica e denuncia per le condotte poste in essere dalla Turchia tanto a livello interno che internazionale [1] – dal coinvolgimento nella guerra in Siria, all’”accordo” con l’Ue sui flussi di migranti, dalla discriminazione delle minoranze, a un possibile ripristino della pena di morte, solo per citarne alcune –, la Corte europea si pronuncia sull’attuale situazione di grave deterioramento dei diritti e delle libertà fondamentali nello Stato turco, rispondendo così a quelle voci critiche che si erano sollevate dopo che gli stessi giudici di Strasburgo avevano dichiarato inammissibili una serie di ricorsi presentati da cittadini turchi – giudici, insegnanti, giornalisti – che a vario titolo lamentavano violazioni dei loro diritti fondamentali [2].

Le vicende all’esame della Corte

Le vicende dei due ricorrenti – che possono analizzarsi congiuntamente – si inseriscono nel contesto di forte tensione venutosi a creare a seguito del fallito colpo di Stato del 15 luglio 2016, quando la Turchia, proclamato lo stato di emergenza, aveva proceduto all’attivazione del meccanismo di deroga agli obblighi di tutela dei diritti umani di cui all’art. 15 Cedu.

In un sempre più deteriorato clima di irrigidimento dei controlli sugli organi di informazione e di repressione della libertà di stampa ed espressione, i due ricorrenti Alpay e Altan – entrambi cittadini turchi, giornalisti e professori universitari – venivano arrestati e posti in detenzione in quanto sospettati, al pari di numerosi altri colleghi connazionali, di appartenere a movimenti sovversivi e terroristici. L’incarcerazione e le pesanti accuse mosse nei confronti dei ricorrenti si basavano, esclusivamente, sui contenuti di alcuni articoli dagli stessi pubblicati e in cui si manifestavano opinioni critiche verso il Governo turco.

Dopo aver intrapreso – senza successo – diverse azioni legali al fine di contestare il loro trattenimento in stato di detenzione, Alpay e Altan proponevano un ricorso individuale alla Corte costituzionale, che, con due sentenze del gennaio 2018, accertava la violazione del diritto alla libertà personale e alla libertà di espressione dei due giornalisti. Tuttavia, le corti di Istanbul che avevano deciso per la detenzione dei ricorrenti si rifiutavano di disporre la loro liberazione, così ignorando apertamente le sentenze della Corte costituzionale e facendo sì che Alpay e Altan rimanessero in carcere.

La vicenda è quindi arrivata a Strasburgo, dove i ricorrenti, invocando, tra l’altro, gli articoli 5 e 10 Cedu, lamentavano in particolare la violazione sotto vari profili del proprio diritto alla libertà personale e della libertà di espressione a causa della loro prolungata detenzione. La Corte europea ha deciso per una trattazione prioritaria dei ricorsi, dandone urgente comunicazione al Governo turco e pervenendo rapidamente a una decisione (addirittura in meno di un anno nel caso di Alpay). Entrambi i casi hanno visto la partecipazione del Commissario per i diritti umani del Consiglio d’Europa, nonché l’intervenuto in causa come terzi del Relatore speciale dell’Onu per la promozione e protezione del diritto alla libertà di opinione ed espressione, e di numerose associazioni ed organizzazioni attive per la tutela dei diritti umani e, in particolare, per il sostegno della libertà dei giornalisti e della stampa.

La decisione della Corte: la violazione del diritto alla libertà personale e alla libertà di espressione

Nella sua sentenza la Corte nota, innanzitutto, che la Turchia ha correttamente espletato le procedure previste per l’attivazione del meccanismo di deroga di cui all’art. 15 Cedu. A suo giudizio, il tentato colpo di stato effettivamente ha determinato l’insorgere di un «pericolo pubblico che minacci la vita della nazione» secondo quanto dispone la norma della Convezione.

Una volta valutati i profili procedurali relativi al meccanismo di deroga, passando ad analizzare la legittimità delle misure adottate dalla Turchia nei confronti dei ricorrenti, la Corte di Strasburgo si allinea, sostanzialmente, con quanto deciso dalla Corte costituzionale turca. Viene così accertata la violazione dell’art. 5, par. 1 Cedu, la prolungata detenzione dei ricorrenti non potendo ritenersi misura giustificata, necessaria e proporzionata alla luce delle circostanze ma ponendosi, al contrario, quale provvedimento illegittimo e arbitrario, in quanto non supportato da sufficienti elementi di prova ed ancorato unicamente a mere supposizioni e accuse pretestuose.

Al riguardo, inoltre, ciò che è particolarmente grave – sottolineano i giudici di Strasburgo – è il fatto che la sentenza della Corte costituzionale turca sull’illegittimità della detenzione sia rimasta del tutto disattesa, i due ricorrenti essendo rimasti in carcere, come se nulla fosse. Per la Corte europea, il rifiuto da parte dei giudici di Istanbul di rimettere in libertà i due ricorrenti, in spregio a una decisione chiara, definitiva e vincolante resa dal supremo organo di giurisdizione costituzionale dello Stato, si pone come attentato a principi fondamentali come lo stato di diritto e la certezza giuridica, così minando le stesse basi essenziali della tutela contro l’arbitrio delle pubbliche autorità.

Ancora, secondo la Corte di Strasburgo, la scelta di ignorare la sentenza della Corte costituzionale, oltre a metterne in discussione il ruolo e l’autorevolezza, solleva seri dubbi circa l’efficacia di un ricorso individuale davanti al supremo organo costituzionale dello Stato in casi relativi alla detenzione preventiva.

Da questo punto di vista, nella sentenza Şahin Alpay, la Corte evidenzia «l’urgente necessità» di porre fine alla violazione della Convenzione, assicurando «nel più breve termine possibile» la fine della detenzione del giornalista e il suo ritorno in libertà (Şahin Alpay, cit., § 195). Viceversa, ammonisce la Corte, la prosecuzione nella privazione della libertà del ricorrente costituirebbe una forma di violazione prolungata della Cedu e, in particolare, del suo art. 46 che obbliga gli Stati ad attenersi alle decisioni della Corte di Strasburgo.

Sempre in riferimento alla propria detenzione, i ricorrenti, invocando l’art. 5, par. 4 Cedu, avevano lamentato altresì l’eccessiva durata del processo davanti alla Corte costituzionale turca (circa 14 mesi Altan, 16 mesi Alpay). La Corte di Strasburgo riconosce che, in circostanze normali, periodi di una tale entità non possono considerarsi di breve durata e, dunque, conformi alla Convenzione. Tuttavia, le circostanze del caso di specie – lo stato di emergenza proclamato in seguito al colpo di Stato, la complessità del caso e il carico di ricorsi individuali di cui la Corte costituzionale turca era stata investita all’epoca dei fatti – portano la Corte europea a concludere nel senso della sussistenza di una situazione eccezionale tale da giustificare una durata del processo che, altrimenti, si sarebbe posta in contrasto con la Convenzione.

Quanto poi al profilo della libertà di espressione dei ricorrenti, la Corte di Strasburgo ne accerta la violazione considerando la loro detenzione come una misura non necessaria, sproporzionata e dunque illegittima. La detenzione preventiva, nota la Corte, dovrebbe rappresentare l’extrema ratio da porre in essere solo in via eccezionale, non essendo certo legittimamente utilizzabile per sanzionare la manifestazione di opinioni politiche che sono e devono rimanere liberamente esprimibili.

Di più: la Corte di Strasburgo coglie l’occasione per sottolineare che, il ricorso a misure autoritarie quali l’incarcerazione arbitraria e diffusa di quanti esprimono opinioni critiche, determina una spirale di effetti negativi tanto, evidentemente, per i soggetti direttamente interessati, quanto, in generale, per l’intera società. Infatti, simili condotte intimidatorie ed autoritarie, spiega la Corte, si ripercuotono direttamente sulla libertà di espressione della stampa e dei media, così minando alcuni dei capisaldi fondamentali di una società democratica: il pubblico dibattito, il pluralismo, la tolleranza e la libertà di espressione e manifestazione del proprio pensiero.

Non è pertanto ammissibile, conclude la Corte europea, che l’esistenza di una situazione di emergenza, pur effettivamente seria, realmente esistente e tale da minacciare «la vita della nazione», possa essere sfruttata quale pretesto per limitare, o financo sopprimere del tutto, la libertà di espressione e la possibilità di un dibattito pubblico e genuino all’interno della società civile.

Considerazioni conclusive

A differenza del suo precedente approccio con cui aveva dichiarato inammissibile una serie di ricorsi presentati da cittadini turchi in seguito al tentato colpo di Stato, questa volta la Corte di Strasburgo assume un ruolo attivo nel denunciare la preoccupante situazione dei diritti umani in Turchia. In particolare, cogliendo l’occasione delle singole e specifiche vicende dei due giornalisti Altan e Alpay, la Corte allarga la prospettiva per lanciare un chiaro messaggio e un monito allo Stato turco con riguardo a possibili future violazioni dei diritti umani.

I giudici di Strasburgo, infatti, con riferimento alle pratiche di detenzione preventiva e di repressione delle libertà di stampa ed espressione, evidenziano «the existence of a general problem in Turkey» (sentenza Mehmet Hasan Altan, cit., § 209), così sottolineando come i casi dei due giornalisti Altan e Alpay non siano affatto isolati, e suggerendo invece la sussistenza di un ampio e diffuso sistema di repressione del dissenso.

La Corte europea, poi, appoggia e sostiene – e, in un certo senso, quasi incoraggia – la Corte costituzionale turca nel suo ruolo di tutela dei diritti umani a livello interno, esprimendo forte preoccupazione per l’atteggiamento di rifiuto delle corti domestiche che rischia di mettere in discussione la stessa credibilità e la tenuta del sistema nazionale di tutela dei diritti. Garantire il rispetto dei diritti dell’uomo è, prima di tutto, un dovere essenziale degli Stati e delle autorità nazionali, concludono i giudici di Strasburgo.

In definitiva quindi, pur in presenza di due sentenze cautamente scritte (ed entrambe accompagnate dalle separate opinions di 6 giudici su 7), la Corte europea prende posizione sulla situazione dei diritti di quanti manifestano il proprio dissenso verso il governo turco, avvertendo anche le autorità e le giurisdizioni interne che in futuro, a Strasburgo, analoghi casi verranno tenuti sotto una particolare e vigile lente d’ingrandimento.

Il diritto ad esprimere liberamente la propria opinione e il proprio dissenso, sottolinea con forza la Corte europea, rappresenta un elemento fondante e irrinunciabile di una società democratica e, come tale, non può e non deve essere arbitrariamente negato, nemmeno in situazioni eccezionali e di emergenza.

Il messaggio, dunque, appare chiaro. Ma verrà ascoltato?

 


[1] Si veda, ad esempio, la recente Risoluzione del Parlamento europeo dell’8 febbraio 2018 sulla situazione attuale dei diritti umani in Turchia (2018/2527(RSP)).

[2] Si vedano i casi Çatal c. Turchia, decisione sull’ammissibilità, 10 marzo 2017, ric. n. 2873/17; Köksal c. Turchia, decisione sull’ammissibilità, 12 giugno 2017, ric. n. 70478/16; Zihni c. Turchia, decisione sull’ammissibilità, 8 dicembre 2016, ric. n. 59061/16.
*avvocato del foro di Milano
dottore di ricerca in Diritto dell’Unione europea presso le Università di Padova e Innsbruck

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