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Il codice della discordia

Di redazione* il . Atti e documenti

Il Consiglio dei Ministri ha definitivamente approvato, su proposta dei Ministri della giustizia e dell’interno, il Codice antimafia, delle misure di prevenzione e della documentazione antimafia che aggiorna la normativa per divenire punto di riferimento completo, semplificare l’attività dell’interprete, migliorare l’efficienza delle procedure di gestione, destinazione ed assegnazione dei beni confiscati. Il testo raccoglie tutta la normativa vigente in tema di misure di prevenzione, aggiornandola secondo le prescrizioni della legge delega, in particolare prevedendo:

– la facoltà di richiedere che il procedimento per l’applicazione delle misure di prevenzione sia celebrato in udienza pubblica;

– la previsione di un limite di durata anche per il procedimento di secondo grado, con la perdita di efficacia del sequestro ove non venga disposta la confisca nel termine di un anno e sei mesi dalla immissione in possesso da parte dell’amministratore giudiziario, nonché, in caso di impugnazione della decisione, entro un anno e sei mesi dal deposito del ricorso; è altresì prevista la possibilità di prorogare i termini in parola per sei mesi e per non più di due volte in caso di indagini particolarmente complesse;

– l’introduzione della revocazione della decisione definitiva sulla confisca di prevenzione, volta a consentire agli enti assegnatari dei beni confiscati di gestirli senza timore di doverli restituire. A seguito del definitivo decreto di confisca, la revoca sarà possibile solo in casi eccezionali (difetto originario dei presupposti, falsità delle prove); in tal caso, salvo che per i beni di particolare pregio storico-artistico, verrà restituita solo una somma di denaro equivalente al valore del bene;

– la disciplina dei rapporti tra la confisca di prevenzione e il sequestro penale, volta a regolare i rapporti tra diversi e contestuali provvedimenti giudiziari. Se insistono entrambi sul medesimo bene si applicano le norme della prevenzione per la relativa amministrazione e gestione (nomina amministratore giudiziario, relazione periodica);

 – la disciplina dei rapporti dei terzi con la procedura di prevenzione, volta a garantire la tutela della buona fede;

– la disciplina dei rapporti con le procedure concorsuali, per risolvere le numerose questioni interpretative causate dalla mancanza di una specifica normativa in materia; i beni sequestrati o confiscati nel procedimento di prevenzione sono sottratti dalla massa attiva del fallimento e sono gestiti e destinati secondo le norme sul procedimento di prevenzione;

– la disciplina degli effetti fiscali del sequestro, volta a risolvere le numerose questioni interpretative che la mancanza di una specifica normativa in materia ha determinato; l’amministratore assume la qualità di sostituto d’imposta, paga provvisoriamente le imposte relative ai beni sequestrati secondo le aliquote vigenti per i diversi redditi e all’esito della procedura, se i beni vengono restituiti, recupera nei confronti del proprietario;

– in materia di certificazione antimafia, il codice semplifica ed omogeneizza una normativa resa particolarmente complessa dalla stratificazione delle norme nel tempo. Inoltre, tenuto conto che i pareri resi dagli organi parlamentari (Comitato per la legislazione e Commissioni giustizia della Camera e del Senato) hanno evidenziato la volontà di “innovare l’ordinamento in maniera maggiormente significativa”, il Consiglio ha deciso di avviare una nuova iniziativa legislativa che copra l’intero spettro della disciplina sostanziale e processuale in materia di criminalità organizzata: dalle intercettazioni “giudiziarie”, alla disciplina sui collaboratori e testimoni di giustizia, dal regime carcerario previsto dall’art. 41-bis, ai colloqui investigativi speciali e alle attività di cooperazione giudiziaria con altri Stati nel settore della confisca.

Per questo motivo, anche in considerazione dei limiti materiali della legge delega e la prossima scadenza del termine per il suo esercizio (settembre 2011), il Consiglio ha deciso di stralciare le norme contenute nel libro I del nuovo Codice e di approntare un nuovo disegno di legge. Ciò al fine di evitare i rischi che una codificazione soltanto parziale – limitata cioè a talune norme – potesse determinare un’ulteriore “stratificazione” normativa in contrasto con gli obiettivi generali del Governo e con quelli della legge delega.

Fonte: Consiglio dei Ministri

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