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Csm, un primo passo verso la necessaria riforma

Gian Carlo Caselli il . Giustizia, Istituzioni, L'analisi, Società

magistratiLa fiducia verso la magistratura e la sua credibilità sono in crisi profonda soprattutto in ragione degli effetti nefasti che continuano a causare gli scandali ed i lati oscuri ricollegabili al “caso Palamara”. Chiunque abbia davvero a cuore lo stato di salute della nostra democrazia non può che auspicare urgenti ed incisive riforme del comparto giustizia. A partire dal CSM: dove si è manifestata in tutta la sua gravità la degenerazione delle “correnti”, trasformate in meccanismi clientelari che producono nefandezze in quanto piegati allo scellerato criterio della “appartenenza”.

Va dato atto al Governo di aver affrontato questo problema con un disegno di legge delega, approvato di recente dal Consiglio dei ministri, che contiene principi e direttive di carattere generale per la riforma del CSM e di altri aspetti dell’ordinamento giudiziario. Il progetto si fa carico principalmente della questione relativa alla formazione del CSM e di quell’altro nodo cruciale che è la nomina dei dirigenti degli uffici giudiziari.

Il sistema elettorale spazza-correnti

Sul primo versante la riforma riporta il numero complessivo dei membri del CSM da 24 a 30 (20 “togati”, cioè magistrati eletti da magistrati; e 10 “laici”, professori universitari e avvocati con i requisiti occorrenti per essere eletti dal Parlamento in seduta comune). In base all’art. 104 Costituzione i membri del CSM devono essere “eletti”. Quello dell’elezione (se non si modifica la Carta) è pertanto un percorso obbligatorio e per i togati si tratta di riuscire ad arrivare all’elezione erigendo un argine allo  strapotere delle correnti. Il progetto del CDM prevede 19 collegi (uno dei quali per i magistrati che lavorano in Cassazione) e un 20° collegio per i magistrati fuori ruolo, del massimario presso la Cassazione e della Direzione nazionale anti mafia/terrorismo. Ad ogni collegio dovrà tendenzialmente corrispondere un 17° dell’elettorato attivo. Essendo i magistrati in servizio 9767 (all’11 agosto 2020), ne deriva che per ogni collegio si avranno circa 571 elettori.

Possono candidarsi tutti i magistrati che lavorano in uffici ricompresi nel collegio. La candidatura deve essere corredata con la firma di altri magistrati (da 10 a 20) del medesimo collegio. Ogni collegio deve esprimere almeno 10 candidature, rispettando una percentuale di genere del 40%. Se i candidati sono meno di 10 o risulta non rispettata tale percentuale, l’Ufficio elettorale centrale (in seduta pubblica) provvede ad estrarre a sorte i magistrati necessari per colmare le lacune.

Al primo turno si possono votare 4 candidati, con alternanza uomo/donna nel rispetto della parità di genere e con valutazione ponderata dei voti (vale a dire che i nomi indicati dopo il primo valgono ciascuno secondo una percentuale decrescente prestabilita). Chi ottiene il 65% al primo turno (circa 370 voti) viene subito eletto. Nei collegi in cui ciò non si verifica si passa al secondo turno, dove ciascun elettore può votare uno o due candidati (in tal caso con alternanza di genere). Risulta eletto colui che ottiene il massimo dei voti, valutando la seconda preferenza con il coefficiente di riduzione.

Commentando questo nuovo sistema elettorale il  ministro Alfonso Bonafede ha fatto ricorso allo slogan “spazza-correnti”. Un obiettivo tranchant, collegato alla previsione che il territorio molto delimitato di ogni collegio riuscirà ad eliminare gli effetti dell’appartenenza a questa o quella corrente, consentendo invece un voto basato sull’apprezzamento delle qualità del candidato. Sarà la verifica in sede di applicazione effettiva del nuovo metodo a dire se l’obiettivo, oltre ad essere del tutto auspicabile, risulterà anche concretamente realizzabile, ovvero rimarrà nel novero delle belle speranze. Certo è che occorrerà  essere laicamente disponibili, se del caso, a rettificare quel che non dovesse ben funzionare.

Vorrei qui ribadire l’opinione (già esposta su “Rocca”) secondo cui contro lo strapotere delle correnti si potrebbe realizzare un contenimento ancor più robusto, per esempio facendo sì che l’elezione finale avvenga su “rose” di candidati formate, nei singoli collegi, con il contributo non solo dei magistrati ordinari, ma pure dei magistrati onorari, del personale amministrativo e di una congrua rappresentanza dell’Avvocatura. In questo modo le correnti non spariranno come per incanto, ma la loro incidenza sarebbe senz’altro assai ridotta. Perché la platea dei votanti, nella sua variegata composizione, sarebbe  formata  da “addetti ai lavori” che conoscono bene pregi e difetti dei vari candidati avendoli visti all’opera “sul campo”, per di più in grande maggioranza soggetti poco influenzabili dalle “argomentazioni” correntizie che prescindono dalle effettive capacità.

Va detto  che il problema della “appartenenza” si pone anche per i membri “laici” del CSM.  Vero è che  vengono eletti in base a maggioranze qualificate assai ampie, per cui la riconducibilità di ciascun eletto a questo o quello schieramento partitico non è immediata. E‘ anche vero per altro che di solito i laici sono scelti in una rosa concordata fra i partiti con una spartizione tipo “manuale Cencelli”, per cui il superamento del condizionamento dell’appartenenza rimane rimesso da un lato all’autoregolamentazione dei partiti e dall’altro alla coscienza degli eletti. Il progetto si limita – sul punto troppo timidamente  – ad escludere l’eleggibilità di soggetti che abbiano fatto parte di un governo e non anche di coloro che siano parlamentari.

La nomina dei dirigenti degli uffici giudiziari

Per quanto poi  riguarda la nomina dei dirigenti degli uffici giudiziari, il disegno di legge delega introduce alcune novità decisamente positive:

a) l’estrazione a sorte dei componenti del CSM chiamati a far parte della commissione direttivi (come di ogni altra commissione e persino della sezione disciplinare);

b) l’obbligo di trattare le pratiche celermente secondo l’ordine cronologico di vacanza dell’ufficio, così da evitare l’accumulo di più sedi scoperte e la conseguente formazione di un “pacchetto” di nomine entro cui poter più facilmente operare con modalità suk;

c) la pubblicazione di tutti gli atti sul sito del CSM;

d) le audizioni regolamentate in modo che non siano più un semplice “optional”, ma un mezzo di valutazione diretta dei candidati, non ridotti a pezzi di un puzzle da manipolare;

e) la retrocessione dell’anzianità a criterio residuale, dovendosi privilegiare i parametri del merito e delle attitudini secondo indicatori  nel progetto specificamente e analiticamente indicati, diversi a seconda della tipologia dell’ufficio;

f) la partecipazione dei candidati a corsi di formazione presso la SSM (Scuola superiore della magistratura), con prova finale il cui esito va comunicato al CSM;

g) l’assunzione di pareri esterni da parte di magistrati, avvocati e dirigenti amministrativi dell’ufficio di provenienza del candidato.

Quest’ultima direttiva rappresenta una significativa apertura all’esterno che in realtà potrebbe avere un ulteriore sviluppo, adottando una proposta cara al presidente della Corte d’appello di Brescia Claudio Castelli (della quale anche abbiamo già parlato su “Rocca”). La nomina di un dirigente richiede la valutazione di specifiche attitudini in base all’analisi non dei soli “titoli”, ma anche di “come” il candidato ha ricoperto questo o quel ruolo e dei risultati conseguiti (in termini di statistiche, indipendenza, organizzazione, coesione dell’ufficio, rapporto col personale ecc.). Senonché, questa valutazione è una scienza che richiede una buona conoscenza di tecniche specialistiche. Il CSM non le possiede.

Servirebbe allora un organismo consultivo formato da esperti esterni (nelle università vi sono le giuste competenze), capaci con apposite “istruttorie” di acquisire la documentazione e le informazioni che consentiranno al CSM scelte avvedute (del resto, nel settore privato l’amministratore delegato viene spesso scelto proprio con la consulenza di società specializzate). Adottare questo sistema (almeno per gli uffici più importanti) significa automaticamente ridurre di molto i margini dell’arrivismo correntizio, perché alla fin fine le consulenze produrrebbero atti dai quali non sarebbe facile prescindere. Neppure per chi volesse superare il confine dell’arbitrio per favorire il proprio “protégé”.

Altri punti importanti

Infine, elenco qui di seguito altri punti  del progetto di riforma del CSM che meritano attenzione.

– Si stabilisce che ogni membro esercita le proprie funzioni in piena indipendenza e imparzialità, e va bene; ma nel contempo si vieta che all’interno del CSM si costituiscano gruppi fra i suoi componenti. Ora, si fatica a comprendere il senso letterale di tale divieto, se mai esso significasse (a rigore così potrebbe essere) che fuori delle commissioni non sono consentite riunione di confronto o di lavoro, comprese magari – chissà mai – telefonate, chat e simili… Come se le logiche imposte dal Covid (distanziamento e divisori…) dovessero valere anche per le regole di funzionamento del CSM. Fuor di paradosso, va comunque sottolineato che riducono l’indipendenza e l’imparzialità dei componenti del Csm non solo le appartenenze, specie se occulte, ma anche l’indifferenza alle idee, ai valori e alla loro libera espressione: per cui limitare la possibilità di discussioni e confronti in gruppi  non “ingessati“ nelle commissioni  potrebbe essere controproducente.

– Sull’organizzazione delle procure il CSM deve dettare principi generali riguardanti: i gruppi di lavoro e l’assegnazione ad essi degli aggiunti e sostituti; i criteri di  assegnazione dei processi; le priorità di trattazione; le procedure di assenso alle misure cautelari; la revoca delle  assegnazioni.

– Per lo smaltimento dei ritardi il capo dell’ufficio dovrà predisporre piani mirati;

– È previsto un maggior coinvolgimento dell’Avvocatura nel Consiglio giudiziario.

– Per tentare di ridurre i tempi di accesso in magistratura, il tirocinio formativo sarà possibile anche dopo l’ultimo esame prima della laurea.

– Corsi di preparazione al concorso saranno tenuti dalla SSM anche in forme decentrate, con costi rapportati al reddito del singolo e del suo nucleo familiare.

– L’appartenenza alla Sezione disciplinare impedisce di far parte della commissione direttivi e di quella riguardante l’incompatibilità ambientale con l’esercizio delle funzioni giudiziarie (così da evitare sovrapposizioni inopportune nella trattazione  dello stesso caso da parte dello stesso magistrato con ruoli diversi).

– A fine mandato i componenti laici del CSM non potranno – per 4 anni – presentare domande per posti direttivi o semidirettivi (salvo che ricoprissero quel ruolo prima del CSM) e neppure domande per collocazioni fuori ruolo salvo che per funzioni elettive.

Porte girevoli tra magistratura e politica

Il famoso (o famigerato) problema delle “porte girevoli” fra magistratura e politica nel progetto di riforma è affrontato con norme rigorose, per certi profili  draconiane. Nella zona in cui esercitano le  funzioni o le hanno esercitate negli ultimi due anni  i magistrati non saranno candidabili alle seguenti cariche: parlamentare europeo o nazionale; presidente di giunta regionale;  consigliere regionale; sindaco di città con oltre 100 mila abitanti; assessore comunale in città capoluogo di regione. I magistrati candidati che non siano stati eletti sono ricollocati fuori della zona di provenienza per tre anni e non potranno assumere ruoli direttivi nonché di Pm o Gip. I magistrati eletti, alla fine del mandato saranno collocati in un ruolo apposito del ministero di giustizia o di altro ministero o della presidenza del consiglio.

Concludiamo ricordando che con il disegno di legge delega che abbiamo sopra commentato si è soltanto aperto un cantiere. È il primo passo di un  percorso ancora assai  lungo, per di più stracolmo di variabili ed incognite. La speranza è che non venga meno la volontà di proseguire, tradendo l’assoluta necessità di bonificare una situazione non più sostenibile.

Sarebbe imperdonabile lasciare il campo a quel “tanto peggio tanto meglio” che è nei retropensieri di coloro che strillano alla giustizia che non funziona, ma poi nei fatti si adoperano per mantenerla in uno stato di “inefficienza efficiente”, funzionale  cioè alla sottrazione dei loro affari al controllo di legalità.

* Fonte: Rocca n°19 – 1 ottobre 2020

Rocca è la rivista della Pro Civitate Christiana di Assisi

La magistratura e l’uso spregiudicato delle correnti

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