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Informazione, ecco cosa ha chiesto la Corte Costituzionale al legislatore

Graziella Di Mambro il . Informazione, Istituzioni

diffamazione-via-web1Ineludibile l’eliminazione del carcere per i giornalisti ma bisogna prestare massima attenzione alle nuove forme di divulgazione di odio e istigazione alla violenza. Questo ha chiesto la Corte Costituzionale al nostro Parlamento, il quale, almeno per quanto riguarda la proposta di legge passata in Commissione Giustizia del Senato non ha affatto tenuto conto della strada maestra indicata dalla Consulta solo pochissimi giorni prima.

Val la pena ripercorre le frasi inequivocabili inserite dai giudici della Corte Costituzionale nell’ordinanza che rinvia la decisione su due casi specifici (Salerno e Bari) al 21 giugno 2021. Un rinvio che non sollecita una legge di abrogazione del carcere per i giornalisti pur che sia, messa lì solo per evitare altre pronunce della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo. No, è scritto chiaramente cosa serve al nostro Paese per evitare nuovi bavagli alla stampa e, al tempo stesso, garantire i cittadini contro il linguaggio dell’odio e relativa diffamazione. Come si può notare si tratta di due aspetti diversi, da un lato c’è l’informazione, dall’altro i danni creati dal linguaggio d’odio sui social.

“Il bilanciamento tra libertà di manifestazione del pensiero e tutela della reputazione ‘non può (…) essere pensato come fisso e immutabile, essendo soggetto a necessari assestamenti, tanto più alla luce della rapida evoluzione della tecnologia e dei mezzi di comunicazione verificatasi negli ultimi decenni” – dice il Comunicato che ha fatto seguito al provvedimento di rinvio.

“Il bilanciamento espresso dalla normativa vigente è divenuto ormai inadeguato, – prosegue la nota – e richiede di essere rimeditato dal legislatore ‘anche alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo (…), che al di fuori di ipotesi eccezionali considera sproporzionata l’applicazione di pene detentive (…) nei confronti di giornalisti che abbiano pur illegittimamente offeso la reputazione altrui’, e ciò anche in funzione dell’esigenza di non dissuadere i media dall’esercitare la propria cruciale funzione di controllo sull’operato dei pubblici poteri. Il nuovo bilanciamento dovrà ‘coniugare le esigenze di garanzia della libertà giornalistica (…) con le altrettanto pressanti ragioni di tutela effettiva della reputazione individuale delle vittime di eventuali abusi di quella libertà da parte dei giornalisti; vittime che sono oggi esposte, dal canto loro, a rischi ancora maggiori che nel passato. Basti pensare, in proposito, agli effetti di rapidissima e duratura amplificazione degli addebiti diffamatori determinata dai social networks e dai motori di ricerca in internet’..”.

Ebbene il testo uscito dalla Commissione e che sta per essere portato in aula non tiene conto della prima raccomandazione, ossia quella di garantire l’esercizio della professione giornalistica e il diritto-dovere ad informare perché inasprisce oltremisura le pene pecuniarie per la diffamazione, a prescindere dai casi gravissimi di istigazione all’odio o alla violenza di cui pure parla la Corte Costituzionale.

La quale infatti nel comunicato redatto a latere del rinvio ha rimarcato: “….un così delicato bilanciamento spetta primariamente al legislatore, che è il soggetto più idoneo a disegnare un equilibrato sistema di tutela dei diritti in gioco, che contempli non solo il ricorso – nei limiti della proporzionalità rispetto alla gravità oggettiva e soggettiva dell’illecito – a sanzioni penali non detentive nonché a rimedi civilistici e in generale riparatori adeguati (come in primis l’obbligo di rettifica), ma anche a efficaci misure di carattere disciplinare, rispondendo allo stesso interesse degli ordini giornalistici pretendere, da parte dei propri membri, il rigoroso rispetto degli standard etici che ne garantiscono l’autorevolezza e il prestigio, quali essenziali attori del sistema democratico”.

C’è un passaggio importante che riguarda sempre il carcere ma in riferimento a fattispecie gravissime. Eccolo: “…in questo quadro, il legislatore potrà eventualmente sanzionare con la pena detentiva le condotte che, tenuto conto del contesto nazionale, assumano connotati di eccezionale gravità dal punto di vista oggettivo e soggettivo, tra le quali si inscrivono segnatamente quelle in cui la diffamazione implichi una istigazione alla violenza ovvero convogli messaggi d’odio”.

Fonte: Articolo 21

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