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Coronavirus, le norme varate dal Consiglio dei Ministri

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coronavirus_slider1-870x537Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio e del Ministro della Salute, ha approvato un decreto-legge che prevede ulteriori misure per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Il decreto è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ed entra in vigore dal 26 marzo.

Allo scopo di contenere e contrastare i rischi sanitari e il diffondersi del contagio, possono essere adottate su specifiche parti del territorio nazionale o sulla totalità di esso, per periodi predeterminati – ciascuno di durata non superiore a 30 giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al termine dello stato di emergenza, fissato al 31 luglio 2020 – una o più tra le misure previste dal decreto stesso.

Le 29 misure adottabili (articolo 1, comma 2)

  1. Limitazione della circolazione delle persone, anche prevedendo limitazioni alla possibilità di allontanarsi dalla   propria residenza, domicilio o dimora se non per spostamenti  individuali limitati nel tempo e nello spazio o motivati da esigenze  lavorative, da situazioni di necessità o urgenza, da motivi di salute o da altre specifiche ragioni;
  2. Chiusura al pubblico di strade urbane,  parchi,  aree  gioco, ville e giardini pubblici o altri spazi pubblici;
  3. Limitazioni o divieto di  allontanamento  e  di  ingresso  in territori comunali, provinciali  o regionali;
  4. Applicazione della misura della quarantena  precauzionale ai soggetti che hanno avuto contatti  stretti con casi  confermati  di malattia infettiva diffusiva o che rientrano da aree ubicate  al  di fuori del territorio italiano;
  5. Divieto assoluto di allontanarsi dalla propria  abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena perché risultate positive al virus;
  6. Limitazione o divieto delle riunioni o degli assembramenti  in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
  7. Limitazione o sospensione di manifestazioni o  iniziative  di qualsiasi natura, di eventi e di ogni  altra  forma  di  riunione  in luogo pubblico o  privato, anche  di carattere  culturale,  ludico, sportivo, ricreativo e religioso;
  8. Sospensione delle cerimonie civili e  religiose, limitazione dell’ingresso nei luoghi destinati al culto;
  9. Chiusura di cinema, teatri, sale da concerto sale da ballo, discoteche,  sale  giochi,  sale scommesse e  sale bingo, centri culturali, centri sociali e centri ricreativi o altri analoghi luoghi di aggregazione;
  10. Sospensione dei congressi, di ogni tipo di riunione o  evento sociale e di ogni altra attività convegnistica o congressuale, salva la possibilità di svolgimento a distanza;
  11. Limitazione o sospensione di eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina in luoghi pubblici o privati, ivi compresa la possibilità di  disporre  la  chiusura  temporanea  di  palestre, centri  termali,  sportivi,  piscine,  centri  natatori e impianti sportivi, anche se privati, nonché di disciplinare le  modalità  di svolgimento  degli  allenamenti  sportivi  all’interno  degli  stessi luoghi;
  12. Limitazione o sospensione delle attività ludiche, ricreative, sportive e motorie svolte all’aperto o in luoghi aperti al pubblico;
  13. Possibilità di  disporre  o  di  affidare  alle  competenti autorità statali  e  regionali  la  limitazione,  la  riduzione,  la sospensione o la soppressione di servizi di trasporto di persone e di merci, automobilistico, ferroviario, aereo,  marittimo, nelle acque interne, anche non di linea, nonché di trasporto pubblico locale;
  14. Sospensione dei  servizi educativi  per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e delle attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado, nonché delle istituzioni di formazione superiore, comprese le università  e le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica,  di corsi professionali, master, corsi per  le  professioni  sanitarie  e università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e  locali e da soggetti privati, o di altri analoghi corsi, attività formative prove di esame, ferma  la possibilità  del  loro  svolgimento di attività in modalità a distanza;
  15. Sospensione dei  viaggi  d’istruzione, delle iniziative di scambio o gemellaggio, delle visite guidate e delle uscite didattiche comunque denominate, programmate  dalle istituzioni  scolastiche di ogni ordine e grado sia sul territorio nazionale sia all’estero;
  16. Limitazione o sospensione dei servizi di apertura al pubblico chiusura dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura;
  17. Limitazione della presenza fisica dei dipendenti negli uffici delle amministrazioni pubbliche, fatte comunque  salve le attività indifferibili e l’erogazione dei servizi essenziali  prioritariamente mediante il ricorso a modalità di lavoro agile;
  18. Limitazione o  sospensione  delle  procedure concorsuali  e selettive finalizzate all’assunzione di personale presso datori di lavoro pubblici e privati, con possibilità di esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati è effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero con modalità a distanza, fatte  salve  l’adozione degli atti di avvio di dette procedure entro i termini fissati  dalla legge, la conclusione delle  procedure  per  le  quali  risulti  già ultimata  la  valutazione  dei  candidati  e   la   possibilità   di svolgimento  dei  procedimenti  per  il  conferimento di specifici incarichi;
  19. Limitazione o sospensione  delle  attività  commerciali  di vendita al dettaglio, a eccezione di quelle necessarie per assicurare la  reperibilità  dei  generi  agricoli,  alimentari  e   di   prima necessità da espletare con modalità idonee ad evitare assembramenti di persone, con obbligo  a  carico  del  gestore  di  predisporre  le condizioni per garantire il rispetto di  una  distanza  di  sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a  prevenire  o ridurre  il rischio di contagio;
  20. Limitazione o sospensione delle attività di somministrazione al pubblico di bevande e alimenti, nonché di consumo sul  posto  di alimenti e bevande, compresi bar e ristoranti;
  21. Limitazione o sospensione di  altre  attività  d’impresa  o professionali,  anche  ove comportanti l’esercizio di pubbliche funzioni, nonché di lavoro autonomo, con possibilità di  esclusione dei servizi di pubblica necessità previa assunzione di protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non sia  possibile  rispettare  la distanza di sicurezza  interpersonale  predeterminata  e  adeguata  a prevenire o ridurre il rischio di contagio come principale misura  di contenimento,  con  adozione  di  adeguati  strumenti  di  protezione individuale;
  22. Limitazione allo svolgimento di fiere e mercati, a eccezione di quelli  necessari  per  assicurare  la  reperibilità  dei  generi agricoli, alimentari e di prima necessità;
  23. Specifici divieti o limitazioni per gli  accompagnatori  dei pazienti  nelle  sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS):
  24. Limitazione dell’accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite  (RSA), hospice,  strutture  riabilitative  e  strutture   residenziali   per anziani, autosufficienti e non, nonché agli istituti penitenziari ed istituti penitenziari per minorenni;
  25. Obblighi di comunicazione al servizio sanitario nazionale nei confronti di coloro che sono transitati e hanno sostato in  zone  a rischio epidemiologico come identificate dall’Organizzazione mondiale della sanità o dal Ministro della salute;
  26. Adozione di misure di informazione e di prevenzione rispetto al rischio epidemiologico;
  27. Predisposizione di modalità di lavoro agile, anche in deroga alla disciplina vigente;
  28. Previsione che le attività consentite si  svolgano, previa assunzione da parte del titolare o del gestore  di  misure  idonee  a evitare assembramenti di  persone,  con  obbligo  di  predisporre  le condizioni per garantire il  rispetto  della  distanza  di  sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a  prevenire  o  ridurre  il rischio di contagio; per i servizi di  pubblica  necessità,  laddove non sia possibile rispettare tale distanza interpersonale, previsione di protocolli di sicurezza anti-contagio, con adozione  di  strumenti di protezione individuale;
  29. Eventuale previsione di esclusioni dalle  limitazioni  alle attività economiche di cui al presente comma, con verifica caso  per caso affidata a autorità pubbliche specificamente individuate.

Precettazione (articolo 1, comma 3)
Il decreto stabilisce che per la durata dell’emergenza può  essere imposto lo svolgimento delle attività non oggetto di sospensione in conseguenza dell’applicazione di misure di cui all’articolo 1,  ove ciò sia assolutamente necessario per assicurarne  l’effettività e la pubblica utilità, con provvedimento del Prefetto  assunto  dopo avere sentito, senza formalità, le parti sociali interessate.

I precedenti decreti (articolo 2 comma 3)
Continuano ad applicarsi nei  termini originariamente previsti le misure già adottate con  i decreti  del Presidente del Consiglio dei ministri adottati in data 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020 per come  ancora  vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le altre misure, ancora vigenti alla stessa data continuano ad applicarsi  nel  limite di ulteriori dieci giorni.

Misure di carattere regionale (articolo 3, comma 1)
Le regioni,
 in relazione  a specifiche  situazioni  sopravvenute  di  aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una  parte  di  esso, possono introdurre misure ulteriormente restrittive,  tra  quelle  di cui  all’articolo  1,  comma  2,  esclusivamente  nell’ambito delle attività di  loro  competenza e senza  incisione delle attività produttive  e  di  quelle  di rilevanza strategica  per l’economia nazionale.

Ordinanze dei sindaci (articolo 3, comma 2)
I Sindaci non possono adottare, a pena di inefficacia, ordinanze contingibili  e  urgenti  dirette  a  fronteggiare   l’emergenza  in contrasto con le misure statali.

Le sanzioni (articolo 4)

  • Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 400 a 3.000 euro. Se il mancato  rispetto  delle  predette  misure  avviene mediante l’utilizzo di un veicolo le sanzioni sono aumentate  fino  a un terzo (comma 1);
  • Nei casi di mancato rispetto delle misure previste per pubblici esercizi o attività produttive o commerciali, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni (comma 2). Ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione,  l’autorità  procedente  può   disporre   la   chiusura provvisoria  dell’attività  o  dell’esercizio  per  una  durata  non superiore  a  5  giorni (comma 4);
  • La violazione intenzionale del divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte a quarantena perché risultate positive al virus è punita con l’arresto da 3 mesi a 18 mesi e con l’ammenda da euro 500 ad euro 5.000. Salvo che il fatto costituisca violazione dell’articolo 452  del codice penale – reclusione fino a cinque anni – o comunque più grave reato (commi 6 e 7)

Modifiche al DPCM 22 marzo sulle attività produttive essenziali

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato un decreto, in vigore dal 26 marzo, che modifica l’elenco dei codici ATECO di cui all’allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020, con l’elenco delle attività essenziali che restano aperte, a seguito dell’accordo Governo-sindacati del 25 marzo.

Scarica il vademecum del 25 marzo

Scarica il modulo di autocertificazione

Scarica il decreto “Cura italia”

Scarica le norme per la P.A. contro il coronavirus

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