NEWS

Sentenza Mannino, quando la storia si ripete

Lorenzo Baldo il . Giustizia, Mafie, Sicilia

Calogero-ManninoNelle motivazioni della Corte d’Appello l’immagine (ambigua) di un’assoluzione

E’ il “libero convincimento del giudice”, si dirà. La giurisprudenza prevalente parla chiaro: “Il giudice non è affatto obbligato a dar conto in sentenza di ogni singolo elemento di prova acquisito, ma può mettere in rilievo solo quelle prove che ritiene più significative, e quindi prevalenti, trascurando quelle che non ritiene utili o attendibili, purché si inseriscano in un ragionamento logico e immune da vizi”. Fine del film. Mannino libera tutti.

Al via quindi i festeggiamenti per la motivazione della sentenza di appello che assolve l’ex ministro democristiano Calogero Mannino dall’accusa di attentato a corpo politico dello Stato.

Quel “furore demolitorio” contro la tesi sulla Trattativa
“Illogica e incongruente” viene definita dalla Corte presieduta da Adriana Piras la tesi della Procura di Palermo sulla trattativa Stato-mafia. Una sorta di replica al veleno nei confronti della precedente definizione di “illogica e confusa” – relativa alla sentenza di assoluzione al processo Mannino di primo grado – contenuta nel ricorso in appello della Procura.

Quello che appare come un rinnovato “furore demolitorio” sul tema della Trattativa sortisce l’effetto desiderato: rimescolare le carte, reinterpretarle, accantonando la logica e il senso della ragione. Un vero e proprio “furore demolitorio” capace di creare i presupposti per la realizzazione di una ulteriore e pericolosa delegittimazione dei magistrati che hanno “osato” processare e condannare una parte del nostro Stato.

E’ la storia che si ripete. Cambiano i volti, i contesti, ma la metodologia resta identica. Così come l’obiettivo – più o meno consapevole – di eliminare ogni “corpo estraneo” dalla nostra fragile democrazia, magistratura compresa. Ed è esattamente l’attuale periodo storico a rendere tutto ciò ulteriormente pericoloso.

Le molteplici “incongruenze” su Mannino
Vale la pena ricordare quelle che sì, sono le effettive “incongruenze” (per usare un eufemismo) che ruotano attorno alla figura di Calogero Mannino.

Si potrebbe cominciare partendo dall’anno 2014, quando la Cassazione ha respinto la sua richiesta di risarcimento per ingiusta detenzione. I supremi giudici hanno ribadito che Mannino aveva “accettato consapevolmente l’appoggio elettorale di un esponente di vertice dell’associazione mafiosa (il boss Antonio Vella, ndr) e, a tale fine, gli aveva dato tutti i punti di riferimento per rintracciarlo in qualsiasi momento”.

E la precedente assoluzione di Mannino dall’accusa infamante di concorso esterno in associazione mafiosa?

A spiegare la peculiarità del contesto nel quale è stata partorita quella sentenza era stato nel 2015 l’ex procuratore di Torino, Gian Carlo Caselli“È un dato di fatto – aveva sottolineato Caselli – che all’assoluzione di Mannino (per concorso esterno in associazione mafiosa) si arriva perché la Cassazione – a processo in corso – modifica il proprio orientamento rispetto a quello vigente all’inizio del processo sul concorso esterno in associazione mafiosa. Mentre prima per il delitto di concorso esterno era sufficiente provare l’esistenza di un patto tra mafia e accusato, col nuovo orientamento la Cassazione richiede anche la prova di un ‘ritorno’ del patto in termini di effetti favorevoli all’imputato”.

Parole rubate
“I carabinieri vogliono che non mi espongo. Sono troppo nel mirino. Ma io ho una gran voglia di raccontare molte cose. E penso che lo farò”. Ma di quelle “molte cose” a cui avrebbe fatto riferimento Mannino secondo quanto riportato dall’ex direttore de Il Fatto QuotidianoAntonio Padellaro, che lo aveva incontrato l’8 luglio del ’92, nulla sarebbe giunto all’autorità giudiziaria.

Mannino non avrebbe quindi denunciato quanto di sua conoscenza in merito alle minacce di morte che lo riguardavano, né tanto meno avrebbe raccontato chi fossero quei carabinieri che gli avrebbero consigliato di non esporsi.

La “demolizione” e la “rivisitazione” dei fatti della Corte d’Appello non risparmia nessuno, Paolo Borsellino in primis. Ma anche per l’ex colonnello dei Carabinieri Michele Riccio reo di “non aver verbalizzato alcuna delle dichiarazioni versategli nel corso degli anni dal confidente Ilardo” nei confronti dei quali non avrebbe dovuto porre la sua fiducia in quanto non sarebbe risultato attendibile. Un obbrobrio vero e proprio. Che di fatto è smentito in toto dalla Corte d’Assise di Palermo che aveva intitolato il capitolo 35 della motivazione della sentenza sulla Trattativa con una dicitura chiarissima: “L’attendibilità intrinseca delle dichiarazioni di Michele Riccio”.

Il libero coraggio del giudice
In una frenetica escalation di rilettura e stravolgimento dei fatti le 1149 pagine della motivazione della sentenza di Appello al processo Mannino si contrappongono alla motivazione della sentenza di primo grado sulla Trattativa nella quale invece la figura di Mannino veniva debitamente inquadrata, pur non essendo stato imputato nel procedimento madre, ma bensì nello stralcio in abbreviato.

Per la Corte d’Assise presieduta da Alfredo Montalto (a latere Stefania Brambille) “la valutazione logica dei fatti” portava ad una conclusione a dir poco eloquente e cioè che: “Le preoccupazioni dell’On. Mannino non siano state estranee nella maturazione degli eventi poi definiti come ‘trattativa Stato-Mafia’”.

Si trattava quindi di “un quadro probatorio già formato” in merito alla “esistenza dei fatti nei loro aspetti essenziali”, con tanto di prove “dirette”, o “indirette”, così come di “deduzioni di tipo logico”.

“Può ragionevolmente ritenersi – avevano sottolineato i Giudici – che anche tale omicidio (del M.llo Giuliano Guazzelli, ndr) si pone come antecedente logico-fattuale dell’iniziativa che di lì a poco Antonio Subranni, unitamente a Mario Mori, avrebbe deciso di intraprendere per tentare un contatto diretto con i vertici dell’associazione mafiosa nelle persone dei suoi capi assoluti Salvatore Riina e Bernardo Provenzano”.

Ed è proprio seguendo quel filo logico, illustrato sapientemente e coraggiosamente dalla Corte d’Assise di Palermo, che ogni componente di questo puzzle intricato trovava – e trova – la sua giusta collocazione, così da rendere giustizia ai martiri della violenza politico-mafiosa che nel biennio ’92/’93 – e anche prima – ha insanguinato il nostro paese. Una giustizia che, però, non potrà mai trovare spazio in uno Stato che non accetta di processare se stesso.

E’ il “libero convincimento del giudice”, abbiamo detto. Ma in questo caso si potrebbe parlare invece del “libero coraggio del giudice” a rendere onore – oppure no – alla nostra Costituzione.

Fonte: Antimafia Duemila

Trackback dal tuo sito.

Premio Morrione

Premio Morrione Finanzia la realizzazione di progetti di video inchieste su temi di cronaca nazionale e internazionale. Si rivolge a giovani giornalisti, free lance, studenti e volontari dell’informazione.

leggi

LaViaLibera

logo Un nuovo progetto editoriale e un bimestrale di Libera e Gruppo Abele, LaViaLibera eredita l'esperienza del mensile Narcomafie, fondato nel 1993 dopo le stragi di Capaci e via D'Amelio.

Vai

Articolo 21

Articolo 21: giornalisti, giuristi, economisti che si propongono di promuovere il principio della libertà di manifestazione del pensiero (oggetto dell’Articolo 21 della Costituzione italiana da cui il nome).

Vai

I link