NEWS

Le tutele accordate ai rifugiati, ai richiedenti asilo, ai profughi

Piero Innocenti il . L'analisi, Migranti

body_rifugiati-torino-secondo-welfare-750x500Il fenomeno dell’accoglienza di persone perseguitate nel proprio Paese in ragione delle proprie posizioni politiche, etniche e religiose, è conosciuto dal sistema internazionale sin dai tempi antichi con il diritto d’asilo.

Si tratta di un diritto umano fondamentale definito dall’art.14 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, di cui possono godere i rifugiati. Lo status di rifugiato viene riconosciuto dai singoli ordinamenti nazionali a chiunque si trovi al di fuori del proprio Paese e non possa ritornarvi a causa del fondato timore di subire violenze o persecuzioni (art.1 della Convenzione di Ginevra del 1951).

Sul trattamento dei rifugiati e sulle forme di protezione da assicurare provvede l’Alto Commissariato Onu per i rifugiati che ha sede a Ginevra. La Convenzione di Ginevra, ormai quasi “settantenne”, venne scritta nell’immediato periodo post bellico quando in Europa si trovavano diverse centinaia di migliaia di persone lontane dal proprio Paese di origine a causa del conflitto e non potevano farvi ritorno.

Negli anni seguenti l’Alto Commissariato ha dovuto occuparsi di un numero sempre più alto (si parla di alcune decine di milioni). In Italia il diritto d’asilo è assicurato dall’art.10 della Costituzione allo straniero “al quale sia impedito nel suo Paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana”.

In passato una questione ampiamente dibattuta era stata quella se la situazione che dava diritto alla richiesta dell’asilo dovesse intendersi in senso oggettivo – ossia collegata all’assenza in un certo paese delle condizioni di esercizio dei diritti fondamentali – o in senso soggettivo e cioè se veniva impedito alla persona singola di esercitare certi diritti.

La nostra Costituzione, in effetti, ha una visione più ampia rispetto alla previsione della Convenzione del 1951. E questo emerge anche dalla semplice lettura testuale del citato art.10 secondo cui, appunto, tutti gli stranieri che si trovano a vivere in paesi in cui non sono garantite le condizioni essenziali di libertà nell’esercizio della democrazia e sono privati delle garanzie che offre la nostra Costituzione, hanno il diritto di essere accolti nel nostro Paese. La disposizione, tuttavia, rappresenta soprattutto un ideale che i padri costituenti vollero inserire dopo le violenze della seconda guerra mondiale.

In realtà, a ben vedere, diverse disposizioni costituzionali non sono state mai attuate nel loro “generoso” significato di protezione e le alterne vicende politiche degli anni seguenti, innanzi ad un fenomeno migratorio neanche ipotizzato, hanno reso inattuabile la norma costituzionale.

Oltretutto, vi è stata una restrizione del diritto d’asilo che deve essere riferito non più genericamente a chi vive in un paese in cui non è consentito l’esercizio delle libertà  ma a chi individualmente è a rischio. Le condizioni, poi, degli ultimi quindici anni hanno reso difficilmente ipotizzabile un’attuazione puntuale della norma costituzionale.

Si sono aggiunti, infatti, altre categorie di persone, tra cui i profughi, spinti  da situazioni incalzanti come gravi carestie, inondazioni o altri disastri naturali, i migranti economici e quelli che hanno bisogno di protezione temporanea perché, ad esempio, fuggono da un conflitto armato.

Per tutti quelli che approdano sulle nostre coste, tuttavia, vigono le norme sul diritto intenzionale dei rifugiati e quelle sui diritti umani. Se non vi è alcun obbligo per gli Stati di accettare sul proprio territorio tutti coloro che arrivano, è fuori discussione che nelle procedure da seguire per determinare lo status individuale di ciascuno sia necessario attenersi ad alcune regole fondamentali di rispetto dei diritti umani tra cui il principio del non respingimento e quello della non espulsione di massa.

Principi che, con l’attuale Governo vengono osservati ma che in passato, non sempre sono stati rispettati.

Trackback dal tuo sito.

Premio Morrione

Premio Morrione Finanzia la realizzazione di progetti di video inchieste su temi di cronaca nazionale e internazionale. Si rivolge a giovani giornalisti, free lance, studenti e volontari dell’informazione.

leggi

LaViaLibera

logo Un nuovo progetto editoriale e un bimestrale di Libera e Gruppo Abele, LaViaLibera eredita l'esperienza del mensile Narcomafie, fondato nel 1993 dopo le stragi di Capaci e via D'Amelio.

Vai

Articolo 21

Articolo 21: giornalisti, giuristi, economisti che si propongono di promuovere il principio della libertà di manifestazione del pensiero (oggetto dell’Articolo 21 della Costituzione italiana da cui il nome).

Vai

I link