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Ergastolo ostativo, una questione di «raffinatissima civiltà»

Luca Fiordelmondo * il . Giustizia, Mafie

ergastolo-ostativoLa Corte costituzionale e la Corte europea dei diritti dell’uomo, l’una assumendo l’orientamento dell’altra, si sono recentemente espresse in tema di ergastolo c.d. “ostativo”, suscitando critiche e apprensione in non pochi commentatori. Stanti la delicatezza dell’argomento ed il concreto rischio che possano diffondersi atteggiamenti allarmistici, questo breve contributo mira a fornire ulteriori spunti di riflessione, con l’ambizioso auspicio di riuscire a favorire una maggiore comprensione della questione arricchendo il dibattito pubblico.

Dando per acquisiti i termini generali della vicenda, si vuole stimolare il giudizio del lettore a partire da un quesito: può reputarsi accettabile presumere che la scelta di un condannato di non collaborare con la Giustizia implichi necessariamente la persistenza di un legame con l’associazione criminale, nonché l’assenza di emenda? Si può ritenere concettualmente corretto, cioè, dare per scontata la permanenza di un rapporto tra organizzazione mafiosa e condannato basandosi sulla decisione di questo di astenersi dalla collaborazione con l’autorità giudiziaria?

La Corte EDU ha ritenuto plausibile che a motivare la scelta dell’ergastolano possano esservi ragioni differenti dall’omertà e dal perdurare del vincolo associativo, riconducibili per esempio al fondato timore di esporre se stesso ed i propri familiari agli atti ritorsivi tipici della logica mafiosa. Potrebbe dunque risultare iniquo negare, indistintamente a tutti i soggetti che non collaborano, l’accesso a quei benefici penitenziari che la legge riserva a coloro per i quali possa escludersi sia l’attualità della partecipazione all’associazione criminale sia, più in generale, il pericolo del ripristino di collegamenti con la criminalità organizzata. Ciò in quanto, pur avendo reciso ogni relazione col sodalizio cui apparteneva, e pur potendosi ragionevolmente escludere l’eventualità che un qualche nesso venga ad essere ricostituito, altri motivi potrebbero, appunto, essere sottesi a tale scelta. D’altronde, come sottolineato dai giudici di Strasburgo, «ci si potrebbe ragionevolmente trovare di fronte alla situazione in cui il condannato collabora con le autorità senza che, in ogni caso, il suo comportamento rispecchi una correzione da parte sua o la sua “dissociazione” effettiva dall’ambiente criminale, avendo l’interessato agito in tal modo al solo scopo di ottenere i vantaggi previsti dalla legge» (Marcello Viola c. Italia, par. 119).

Si è tuttavia argomentato che, nella quasi totalità dei casi, gli appartenenti alle organizzazioni mafiose dissimulerebbero il proprio status qualificandosi come detenuti modello, anche mediante la proficua partecipazione ai progetti di riadattamento, e che, di conseguenza, espungendo dall’ordinamento la presunzione inconfutabile di pericolosità per coloro che si rifiutino di collaborare con lo Stato, si finisce inevitabilmente per favorire donne e uomini ancora socialmente pericolosi, aprendo una crepa nel ferreo impianto di repressione delle mafie. La domanda da porsi allora è: come fare per distinguere quelle non comuni ipotesi in cui l’individuo recluso per delitti di stampo mafioso (che non abbia collaborato) faccia richiesta di accesso ai benefici penitenziari senza l’intento di raggirare il sistema?

In attesa della pubblicazione delle motivazioni che ne hanno orientato l’ultima pronuncia in materia, è la medesima Corte costituzionale, nel comunicato del 23 ottobre 2019, a fornire una risposta: «la presunzione di “pericolosità sociale” del detenuto non collaborante non è più assoluta ma diventa relativa e quindi può essere superata dal magistrato di sorveglianza, la cui valutazione caso per caso deve basarsi sulle relazioni del Carcere nonché sulle informazioni e i pareri di varie autorità, dalla Procura antimafia o antiterrorismo al competente Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica». Pertiene allo Stato quindi, per il tramite dei preposti Uffici giudiziari, l’onere di discernere tra le diverse circostanze, dando una più compiuta attuazione alla garanzia della “individualizzazione” del trattamento sanzionatorio, la quale, derivando direttamente dai principi costituzionali di uguaglianza e in materia penale, permette «l’adeguamento delle risposte punitive ai casi concreti», contribuendo a «rendere quanto più possibile “personale” la responsabilità penale» (Corte cost. n. 50 del 1980).

A venir meno è pertanto l’automatismo legale che impediva di accordare benefici penitenziari (i permessi premio nel caso di specie) ai detenuti non collaborativi, non la possibilità di estromettere gli ergastolani dal godimento di tali benefici (qualora non dispongano dei requisiti prescritti dalla legge). Lungi dal rappresentare un’attenuazione della severità del regime carcerario per gli autori di certi delitti, il ridimensionamento della portata dell’ergastolo “ostativo”, in conclusione, può essere interpretato come una questione di «raffinatissima civiltà», in ogni caso bisognosa di un intervento del legislatore volto a definire puntualmente il margine di discrezionalità della magistratura di sorveglianza, salvaguardando eventualmente quest’ultima dai rischi scaturenti da una eccessiva esposizione.

* Collaboratore Osservatorio Parlamentare di Avviso Pubblico

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