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Il decreto legge di Salvini sull’immigrazione

Piero Innocenti il . Migranti

immigrazioneIl decreto legge di Salvini sull’immigrazione: abrogato il permesso di soggiorno per motivi umanitari, allungato il trattenimento nei Centri per il rimpatrio

Dunque, è pronto  lo “schema di decreto legge” sull’immigrazione, sulla cittadinanza e sulla giustizia (15 articoli in tutto) da sottoporre alla deliberazione del Consiglio dei Ministri e fortemente voluto dal Ministro dell’Interno. E’ il primo dei provvedimenti annunciati da Salvini per limitare, in generale, il  rilascio di permessi di soggiorno di protezione, abrogando quelli che vengono rilasciati per “motivi umanitari”. Troppo buonista, secondo il Ministro, l’interpretazione data nel tempo a questa “tutela umanitaria”, come aveva già sottolineato nella sua circolare del 4 luglio scorso, inviata a tutti i Prefetti e ai Presidenti delle Commissioni e Sezioni territoriali, sollecitando un maggior rigore nel concedere il “beneficio”. In realtà, gli esiti delle richieste di asilo in Italia per motivi umanitari negli ultimi anni, sul totale delle istanze esaminate, sono oscillati dal 51,7% del 2010 al 20,8% del 2016, al 25% del 2017 ( cfr. Il Rapporto sui Centri di permanenza per il rimpatrio, della Commissione Straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani, aggiornato al dicembre 2017). Verrebbe abrogato, quindi, il comma 6 dell’art. 5 del testo unico sull’immigrazione che prevede, appunto, il rilascio da parte del Questore di tale permesso “..qualora ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario”. Espressione ritenuta troppo generica contrariamente a quanto previsto negli altri Stati membri dell’UE, in cui forme di tutela  complementari sarebbero tassativamente individuate dalle norme. Con l’abrogazione del permesso di soggiorno per motivi umanitari vengono, tuttavia, individuate alcune situazioni “..di tutela dello straniero che, pur non rientrando, ai sensi della vigente normativa, nelle ipotesi di protezione internazionale (..)non consentirebbero di eseguire il provvedimento di espulsione senza violare principi e norme del diritto interno e internazionale”. In  questo senso la puntualizzazione fatta nella relazione illustrativa allo schema del decreto legge in argomento. Vengono, così, previsti permessi di soggiorno da rilasciare ” in casi speciali” come quello per “cure mediche” , per un periodo limitato che sia indicato in idonea certificazione sanitaria e solo se lo straniero versi in condizioni di eccezionale gravità, che non consentono di espellerlo senza “arrecare un grave pregiudizio alla sua salute”. Insomma, pare di capire, che ci si debba trovare in situazioni di persone “moribonde” o quasi. C’è, poi, il permesso di soggiorno per “calamità naturali“, anche questo di durata limitata, sei mesi, non prorogabile ( punto incomprensibile se si pensa a situazioni di calamità protrattesi per tempi lunghissimi che hanno investito alcuni paesi, vedi Haiti), che consente allo straniero di non rientrare nel Paese di origine che si trovi in una situazione di contingente ed eccezionale calamità naturale (terremoto, inondazione, ecc..). Spetta, infine al Ministro dell’Interno, su proposta del Prefetto competente, la concessione di un permesso di soggiorno per “atti di particolare valore civile” e, come noto, non sono mancati in questi anni episodi con alcuni stranieri protagonisti  di encomiabili  interventi. Nel provvedimento normativo, in fase di elaborazione definitiva ,viene confermata ( ma riscritta) la disciplina dei permessi per le vittime di violenza domestica e di grave sfruttamento lavorativo già  riconosciuta dalle norme vigenti.

Nella strategia antimmigratoria di Salvini, contraddistinta, come noto, da “più espulsioni, più trattenimenti nei Cpr, più rimpatri forzosi, più accompagnamenti in frontiera, più rigore nel riconoscimento dello status di rifugiato e niente permessi umanitari”, si mira anche a prolungare la “detenzione amministrativa” dello straniero nei Centri di permanenza per i rimpatri ( attualmente sono sei in tutto il territorio nazionale) portandola dagli attuali 90 giorni a 180. La misura sarebbe necessaria, si sostiene nella relazione, per lo svolgimento delle procedure finalizzate alla identificazione e alla acquisizione del documento di viaggio (c.d. lasciapassare) rilasciato dalle autorità consolari dei paesi di provenienza. Prima di tutto, però, forse sarebbe necessario eliminare le varie criticità strutturali e di trattenimento inadeguate, in termini di tutela della dignità e dei diritti dei trattenuti, rilevate nel tempo, in più circostanze, in tali Centri ( dove la permanenza media è  di circa 25 giorni). Le preoccupazioni per la dignità e i diritti dei trattenuti aumentano se si pensa che, nella previsione dell’art. 3 dello schema di decreto legge, si può trattenere lo straniero, su richiesta del Questore, nell’attesa della definizione da parte del giudice di pace del provvedimento di espulsione con accompagnamento alla frontiera  “..in strutture idonee, diverse dai Centri di permanenza per il rimpatrio  (..) nella disponibilità dell’Autorità di pubblica sicurezza..”. Si tratta di capire quali possano essere questi luoghi diversi non potendosi escludere, spero di sbagliare, le camere di sicurezza esistenti nelle questure e in diversi uffici di ps distaccati ( il questore ed il dirigente di un commissariato di ps distaccato sono, rispettivamente, autorità provinciale e locale di pubblica sicurezza). Considerazione che scaturisce dal richiamo formulato nella relazione al decreto  sulla disposizione analoga prevista dal codice di procedure penale (art.558 comma 4 bis) di trattenere una persona in stato di arresto nelle camere di sicurezza in attesa della convalida del provvedimento e del giudizio direttissimo. Permanenza che può essere autorizzata dal giudice dopo l’udienza di convalida anche  presso gli uffici di polizia di frontiera, sempre “in locali idonei” ( chi valuta tale idoneità?) sino all’effettivo allontanamento. Con tutti i problemi che ciò potrà comportare,  inoltre, sul piano della vigilanza da parte degli agenti di polizia  in uffici con organici ridotti al lumicino.  Apprezzabile, invece, a parere di chi scrive, l’ampliamento previsto nel decreto dei reati ( violenza sessuale, rapina ed estorsione- attualmente sono previste solo nelle ipotesi più gravi-, violenza o minaccia a pubblico ufficiale, lesioni personali gravi e gravissime, furto e furto in abitazione aggravati dal porto di armi o narcotici) che, in caso di condanna definitiva ( in genere dopo molti anni) sono motivo di diniego o di revoca dello status di rifugiato e di quello di beneficiario di protezione sussidiaria. Davvero troppi negli ultimi tempi gli episodi, anche gravi, imputabili a tali persone alle quali era stata assicurata “accoglienza” e solidarietà.

 Qualcuno ricordi al ministro Salvini i diritti dei minori stranieri e la tutela riservata dalle leggi e dai regolamenti

Uno degli aspetti più drammatici nel dramma generale dei migranti soccorsi in mare è, senza dubbio, quello riguardante i minori e, in particolare, quelli non accompagnati. La penosa vicenda della nave Diciotti dalla quale sono sbarcati nella serata del 22 agosto scorso solo i 29 minori sul totale di 177 migranti, dopo il trattenimento forzato a bordo, è soltanto l’ultima delle squallide vicende che vedono come protagonisti il ministro dell’interno Salvini ed altri esponenti del Governo del c.d. “cambiamento”. Così, mentre la Procura di Agrigento ha avviato, finalmente, un’inchiesta, per ora contro ignoti, per arresto illegale e sequestro di persona,  si continuano ad ignorare, anzi a calpestare le norme giuridiche che disciplinano la delicatissima materia della assistenza nei confronti dei minori. Se il ministro Salvini non le conosce sarà bene informarlo e questo compito spetterebbe alla folta schiera dei “tecnici” del Viminale che dovrebbero essere meno “silenziosi” e ossequiosi.  Si tratta, dunque, di applicare le norme di legge a giovani privi di assistenza e di rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti che possono legalmente assumerne la responsabilità. Giovani, in molti casi, i cui genitori sono morti o scomparsi nelle guerre che stanno devastando molti paesi africani e che cercano una via d’uscita magari per raggiungere amici o parenti in altre nazioni europee. In altri casi sono le stesse famiglie africane a spingere il minore a partire, sperando che possa trovare un mondo migliore, un lavoro, la possibilità di studiare, di sopravvivere. I numeri debbono indurci a qualche riflessione: dagli oltre 7mila nel 2013, di cui circa 5mila risultati “solitari”, aumentati a poco più di 12mila non accompagnati nel 2015 sono raddoppiati nel 2016 con oltre 25mila (fonte, Fondazione Ismu, gennaio 2017 e Ministero dell’Interno).  Dal primo agosto del 2016 al 31 luglio 2017, poi, si è avuto il picco con 24.797 mentre nello stesso periodo, fino al 31 luglio 2018, i minori stranieri non accompagnati,indicati con la misera sigla “msna” nel “dossier Viminale” del 15 agosto scorso, sono scesi a 6.042.

In molti casi si tratta di giovani dai 12 ai 17 anni ma anche di bambini di età inferiore ai 10 anni. E’ reale, peraltro,il timore che questi giovani, lasciati allo sbando, finiscano nella rete di pedofili o vengano arruolati dai “caporali” nello sfruttamento lavorativo o impiegati nell’accattonaggio o assoldati da gruppi criminali stranieri dediti allo spaccio di stupefacenti. Basti pensare che, nel 2017, sono stati 1.125 i minori denunciati dalle forze di polizia alla magistratura per quest’ultimo delitto (dati DCSA) e di questi circa il 30% erano stranieri ( stessa percentuale rilevata anche nei primi sette mesi del 2018 con 665 minori denunciati per spaccio)  Sono molti, infine, i minori non accompagnati che ospitati in strutture di accoglienza ( 13.151 a luglio 2018 secondo dati del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali) si rendono, presto, “irreperibili”. Un problema, dunque, molto serio anche tenuto conto che i minori rientrano nella categoria delle “persone vulnerabili” e cioè di persone che necessitano di maggiore cura e attenzione e alle quali il diritto comunitario (art.17 della direttiva 2003/9/CE e art.3 della direttiva 2008/115/CE sui rimpatri) garantisce una protezione supplementare. Sebbene la Convenzione europea sui diritti dell’uomo non contenga disposizioni che facciano espressamente riferimento ai minori non accompagnati, il trattamento loro riservato deve comunque rispondere a varie norme tra cui l’articolo 5 sul diritto alla libertà e alla sicurezza e l’art.8 sul diritto al rispetto della vita privata e familiare. La Corte europea dei diritti dell’uomo ha anche stabilito che gli Stati hanno la responsabilità di tutelare i minori non accompagnati e di non abbandonarli a se stessi dopo il rilascio. Tutte le decisioni riguardanti i minori debbono, inoltre, basarsi nel rispetto della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo adottata a New York il 20 novembre 1989 e ratificata dal nostro paese con la legge 27 maggio 1991 n°176. Poiché, in generale, le persone che giungono da noi sono spesso senza documenti e molti sostengono di avere meno di diciotto anni, si rende necessario procedere all’accertamento dell’età che, in Europa, avviene con diverse tecniche – in particolare con l’esame radiologico del polso – e con il consenso del  minore. Una procedura più articolata deve essere, comunque, seguita per la determinazione dell’età dei minori non accompagnati vittime di tratta. A riguardo, in attuazione dell’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2014, è stato emanato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 novembre 2016, n.234 (su G.U. n.298 del 22 dicembre 2016), contenente il regolamento (otto articoli) per la determinazione dell’età dei suddetti minori non accompagnati da attuarsi attraverso una procedura multidisciplinare che prevede l’intervento di un mediatore culturale, di un interprete, di personale qualificato di una struttura sanitaria pubblica individuata dal giudice tutelare. E’ a quest’ultimo, infine, che compete l’emanazione del provvedimento di attribuzione dell’età al minore sulla scorta delle risultanze emerse nella procedura seguita (la minore età dello straniero è presunta nel caso in cui la procedura svolta non abbia stabilito con certezza l’età dello stesso) e la contestuale comunicazione alla Questura competente in relazione al luogo dove è situata la struttura di accoglienza del minore. A proposito di tale accoglienza (effettuata in strutture governative per il tempo strettamente necessario e, comunque, non superiore a sessanta giorni)  va ricordata anche la particolare attenzione riservata dal nostro legislatore ai minori non accompagnati, in particolare con l’art.19 del decreto legislativo 18 agosto 2015 n.142 di attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale. Nella eventualità di temporanea indisponibilità di strutture governative (evento che capita con frequenza), l’accoglienza è assicurata dal Comune in cui si trova il  minore (usufruendo dei contributi disposti dal Ministro dell’Interno sul Fondo nazionale ad hoc di cui all’art.1, comma 181, della legge 23 dicembre 2014, n.190) , mentre, laddove ci sia una situazione di arrivi consistenti e ravvicinati spetta al prefetto attivarsi per reperire strutture ricettive temporanee esclusivamente dedicate ai minori non accompagnati con una capienza massima di cinquanta posti per ciascuna struttura.

La rappresentanza dei minori non accompagnati deve essere assicurata subito dopo che hanno presentato domanda di asilo. Sul punto si segnala la direttiva (quattro articoli) del Ministro dell’Interno, d’intesa con il Ministro della Giustizia, del 7 dicembre 2006 (registrata alla Corte dei Conti il 7 marzo 2007), in materia di minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo. Il citato provvedimento indica il percorso da seguire affinché i vari soggetti istituzionali coinvolti ( Questure, Uffici di polizia di frontiera, Servizi sociali dei Comuni, Tribunale per i minorenni, Giudice tutelare, Servizio Centrale del Sistema di protezione per i richiedenti asilo, UNCHR) collaborino per garantire assistenza e protezione al minore straniero non accompagnato che ha presentato domanda di asilo. Va anche detto che il sistema di accoglienza nel suo complesso è sensibilmente migliorato negli ultimi anni. Così come è decisamente aumentata l’attenzione e la sensibilità su questo tema da parte delle forze di polizia grazie anche ad un Vademecum redatto dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza per garantire i diritti dei minorenni. Il manuale, primo del suo genere, in versione tascabile e digitale  (è aggiornato on line sul sito del Ministero dell’Interno), realizzato in base ad un protocollo d’intesa sottoscritto il 28 gennaio 2014 tra il Dipartimento della Pubblica Sicurezza e il Garante per l’infanzia e l’adolescenza, contiene le linee guida per gli interventi degli operatori di polizia in cui restano coinvolti soggetti minorenni. Delle cinque sezioni che compongono il Vademecum ,è la terza che si interessa delle criticità connesse agli stranieri minori non accompagnati mentre nelle altre parti vengono esaminate alcune delle problematiche collegate alla commissione di reati per i quali i minori figurano come vittime, come autori o come testimoni, i pericoli collegati all’utilizzo della Rete come il cyberbullismo, le dipendenze on line, la pedopornografia, le procedure da attivare nei casi di minori scomparsi,i provvedimenti dell’autorità giudiziaria civile nei riguardi dei minori. Un appendice al manuale contiene, infine, le principali disposizioni normative in materia. Su tutte, naturalmente, il Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione (D.lvo n°286/1998 e successive modifiche) che, nel solco delineato dalla Convenzione sui diritti del fanciullo sopra richiamata, ha riservato una particolare attenzione, in generale, ai minori. Così, l’art.19, comma 2, non consente l’espulsione degli stranieri minori degli anni 18 (salvo il diritto a seguire il genitore o l’affidatario espulso), a meno che non ci siano gravi motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, provvedimento in questo caso adottato dal Ministro dell’Interno. Esiste, tuttavia, la possibilità di adottare un provvedimento di “rimpatrio assistito” ( è adottato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali) finalizzato ad assicurare il diritto all’unità familiare del minore ricongiungendolo con i propri familiari o riaffidandolo alle autorità competenti del paese di origine, nel rispetto delle convenzioni internazionali e su disposizione della magistratura. Al minore non accompagnato, inoltre la nostra legislazione garantisce i diritti relativi al soggiorno temporaneo, all’assistenza sanitaria, all’avviamento scolastico. Al raggiungimento della maggiore età, poi, ai minori stranieri ( anche a quelli affidati ai sensi dell’art.2 della legge 184/1983 o sottoposti a tutela ex art.1 comma 22 della legge 94/2009) può essere concesso il permesso di soggiorno che è subordinato ad una serie di condizioni tra cui quella di essere in Italia da almeno tre anni, di seguire un progetto di integrazione sociale e civile da almeno due anni, di frequentare un corso di studio o un’attività lavorativa regolare (art.32 comma 1 bis T.U.).Una ulteriore tutela a favore dello straniero minore di età è prevista dall’art.18 comma 6 del T.U. con cui si prevede il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione sociale all’atto delle dimissioni da un istituto dopo aver espiato una pena detentiva per reati commessi durante la minore età purché abbia dato prova concreta di partecipazione a programmi di assistenza  e integrazione sociale. Qualcuno  dovrebbe “aggiornare” sulla materia il ministro Salvini, prima che la magistratura decida di indagarlo e con lui tutti coloro che hanno obbedito ad un ordine palesemente illegittimo trattenendo sulla Diciotti i migranti soccorsi.

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