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Il Contratto di Governo e la Carta Costituzionale

Rocco Artifoni il . Istituzioni

bacio_dimaio_salvini1-1Finalmente abbiamo un Governo. Anzitutto, si è conclusa la diatriba con il Presidente della Repubblica Mattarella che non ha voluto nominare Paolo Savona Ministro dell’Economia. A bocce ferme si vede chiaramente come le critiche al Capo dello Stato fossero pretestuose. Infatti l’art. 92 della Carta Costituzionale parla chiaro: il Presidente del Consiglio incaricato può soltanto proporre il nome di un Ministro, il che significa che non lo può imporre. Nella lingua italiana fa una grande differenza. Dunque, il 1° giugno, alla vigilia della festa della Repubblica, davanti al Capo dello Stato tutti i Ministri hanno pronunciato la formula di rito: “Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservarne lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni nell’interesse esclusivo della Nazione”.

Il giuramento, ovviamente, non è soltanto un fatto individuale, del singolo Ministro, ma riguarda l’operato dell’intero Governo. Il che significa che anche il programma, che verrà presentato al Parlamento per la richiesta di fiducia, dovrebbe essere coerente e rispettoso del dettato costituzionale. Ma proprio su questo punto non mancano le preoccupazioni. Se in quel programma verrà inserito quanto è stato scritto nel “Contratto per il Governo del cambiamento”, stilato tra Lega e M5S, c’è da dubitare del rispetto di alcuni principi costituzionali.

In quel Contratto ci sono diversi riferimenti alla Costituzione, alcuni dei quali alquanto discutibili. Nella premessa si legge: “Le parti si impegnano ad attuare questo accordo in azioni di governo, nel rispetto della Costituzione Repubblicana”. Fin qui tutto bene.

In seguito la Costituzione riaffiora nel paragrafo dedicato alla tutela del risparmio, quando si parla del bail-in, cioè della risoluzione di una crisi bancaria tramite il diretto coinvolgimento dei suoi azionisti e obbligazionisti: “Occorre rivedere radicalmente tali disposizioni per una maggior tutela del risparmio degli italiani secondo quanto afferma la Costituzione”. Qui emergono due questioni: anzitutto la Costituzione tutela il risparmio e non gli investimenti (cioè azioni e obbligazioni). Non solo: Mattarella ha utilizzato la prerogativa costituzionale di diniego alla nomina di un Ministro di questo Governo proprio per tutelare i risparmi. Come minimo possiamo rilevare una scarsa conoscenza tecnica del risparmio e delle modalità per tutelarlo.

Sul tema del lavoro viene giustamente richiamato l’art. 36 della Costituzione, poiché “si ritiene necessaria l’introduzione di una legge sul salario minimo orario”.

Per quanto riguarda la tassazione nel Contratto si legge: “Il concetto chiave è flat tax, ovvero una riforma fiscale caratterizzata dall’introduzione di aliquote fisse, con un sistema di deduzioni per garantire la progressività dell’imposta, in armonia con i principi costituzionali”. In una frase si dice tutto e il suo contrario. Flat tax significa tassa piatta uguale per tutti, cioè una sola aliquota, mentre poi si parla di due aliquote (al 15% e al 20%). È evidente che la flat tax sui redditi si pone tendenzialmente in contrasto con il criterio costituzionale della progressività del sistema tributario. Consapevoli di questo limite costituzionale, lo si vorrebbe aggirare attraverso le deduzioni. Ma le deduzioni, per dirla con Salvatore Scoca, relatore all’Assemblea Costituente per l’art. 53, dovrebbero servire a “correggere in sede  di calcolo del reddito complessivo, netto, da quelle spese che provvedono alle loro necessità personali e a quelle  dei suoi famigliari, essendo queste, spese che concorrono a formare la loro capacità contributiva, così da colpire il reddito nella sua reale misura, applicando una progressività tale che diventi la spina dorsale del nostro sistema tributario”. E il giudizio di Scoca sulla flat tax, già presente nello Statuto Albertino, è lapidario: “costituisce una grave ingiustizia che danneggia le classi sociali meno abbienti”.

Poi si passa alle riforme istituzionali, che non dovrebbero far parte del programma del potere esecutivo, poiché viene a crearsi un’ambiguità o addirittura una contraddizione istituzionale: chi ha giurato di osservare la Costituzione si pone l’obiettivo di cambiarla.

Per esempio, con una proposta ben precisa: “occorre introdurre forme di vincolo di mandato per i parlamentari”. Questa affermazione è in palese contrasto con l’art. 67 della Costituzione vigente: “Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato”. Dato che questa contraddizione è evidente, nel Contratto in questo caso si fa comunque riferimento alla Costituzione, ma a quella portoghese, dato che quella italiana dice il contrario.

Inoltre, “nel solco dello spirito che anima l’articolo 75 della Costituzione”, il Contratto prevede di  cancellare il quorum referendario. L’ipotesi potrebbe anche essere avanzata con buone intenzioni, ma ciò non toglie che è in netto contrasto con quanto prescritto dall’attuale art. 75: “La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto”. Sostenere che l’affermazione contraria sia nello spirito dell’art. 75 appare alquanto azzardato.

Ed eccoci al CNEL: viene programmata “l’abolizione del Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro, istituzione rivelatasi inefficace rispetto agli scopi per i quali era stata concepita”. Fa un po’ specie che a dirlo siano due forze politiche che due anni fa si erano opposte ad una riforma costituzionale che prevedeva tra i principali punti qualificanti proprio l’abolizione del CNEL. Ma la contraddizione può essere risolta con il fatto che in quella revisione c’erano anche molti altri aspetti non condivisibili. Resta il fatto che nell’ultimo referendum costituzionale si è deciso di mantenere il testo che prevede la presenza del CNEL come Organo Ausiliario (art. 99).

Nel Contratto troviamo anche “l’affermazione del principio della prevalenza della nostra Costituzione sul diritto comunitario, in analogia al modello tedesco, fermo restando il rispetto dell’articolo 11 della Costituzione”. Ma in questo articolo della nostra Costituzione si esprime un concetto che va nella direzione  opposta: “L’Italia consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie”. Nella proposta si indica il modello tedesco, perché la Costituzione italiana in realtà “promuove e favorisce le organizzazioni internazionali”.

Infine, la Costituzione – salvo alcuni riferimenti marginali – viene citata in modo corretto e pertinente per due proposte: per sostenere una maggiore autonomia delle Regioni a statuto ordinario e per decentrare alcune funzioni amministrative dallo Stato.

Complessivamente si può dire che nel Contratto i riferimenti alla Costituzione sono scarsi, lacunosi e spesso contradditori. Da chi si appresta a governare il Paese ci si aspetta almeno un po’ di onestà intellettuale: se si vuole modificare la Costituzione, lo si dica con chiarezza, senza far finta di volerla rispettare ed osservare. Senza dimenticare che la revisione costituzionale dovrebbe essere materia del Parlamento, non del Governo.

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