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Sicurezza in città

Piero Innocenti il . L'analisi

sicurezzaÈ all’esame, in questi giorni, alla Commissione Affari Costituzionali del Senato, il provvedimento parlamentare concernente la “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 20 febbraio 2017, n.14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città” (A.S. n.2754, già A.C. n. 4310). Pensare di poter ripristinare un minimo di decoro e di ordine nelle città, in molte delle quali, a causa anche degli scarsi controlli, impera un clima di sostanziale anarchia, con i blandi provvedimenti previsti dal citato decreto, è illusorio e sconsolante. Così come ritenere che il coinvolgimento dei sindaci nella gestione della sicurezza, sia pure limitata a quella urbana, possa essere un fattore decisivo per uscire fuori da una situazione diffusa di disordine e di degrado, uniti a forme di violenza sempre più intollerabile, che segnano la vita quotidiana di molti cittadini.
Non possono bastare, infatti, provvedimenti di allontanamento e sanzioni pecuniarie (che non pagherà nessuno) adottati dal sindaco, il divieto di accesso in determinati locali pubblici per chi spaccia stupefacenti o per chi esercita la prostituzione in modo ostentato né, tantomeno, il divieto di stazionamento nelle vicinanze di alcuni locali (che adotta il questore con la convalida del giudice di pace), ricorrendo alcune condizioni espressamente previste dalle norme all’esame del Senato, perché, infine, i controlli sarebbero pressoché inesistenti.
Il sistema più adeguato, nella complicata situazione di insicurezza e di illegalità che si sta vivendo è quello di una immediata “neutralizzazione” di certi comportamenti, che non può che avvenire con una sanzione penale cautelare personale. Che vuol dire arrestare le persone fermate dalla polizia giudiziaria nella flagranza (sottolineo nella flagranza) di reati che creano allarme sociale, ospitandoli, nell’immediato, in adeguate camere di sicurezza di questure e comandi dei carabinieri,  per il successivo trasferimento nelle carceri dopo la convalida innanzi al giudice, senza rimetterli rapidamente in libertà (emblematico, tra i tanti fatti, quello più recente del giovane coinvolto nell’omicidio di un coetaneo ad Alatri, arrestato a Roma per spaccio di un centinaio di dosi di droga e rimesso in libertà poche ore prima del grave episodio). Il che vuol dire, però, rivedere le norme  penali in tema di sospensione condizionale della pena, limitando a situazioni eccezionali la concessione della detenzione domiciliare (da dove, di solito, si continua a spacciare e a dirigere attività delittuose) ed avere posti a sufficienza nelle carceri, dove, con l’approssimarsi della stagione estiva, c’è da scommettere,  il tema tornerà, come sempre, “incandescente” per l’annoso problema del sovraffollamento.
Così ci toccherà ascoltare ancora le solite ipocrite doglianze di chi lamenta la scarsa attenzione della politica verso i detenuti. Salvo poi, passato agosto e in previsione magari di qualche competizione elettorale, tornare a parlare di intollerabile situazione di insicurezza, percepita o reale che sia, nelle città e nelle periferie. Le stesse periferie verso le quali si vorrebbero dirottare, con i provvedimenti interdittivi previsti nel disegno di legge in questione, pregiudicati, spacciatori e prostitute (solo quelle che lo fanno ostentatamente) in modo che non “turbino” quelle zone di particolare pregio storico, architettonico o di verde pubblico, comunque interessate da flussi turistici. Alcune modificazioni al decreto, apportate alla Camera, a parte le aggiunte di aggettivi, avverbi, punteggiatura varia e i richiami a commi di altre leggi, lasciano francamente perplessi.
Tra queste la possibilità di accesso (richiesta da anni) alle banche dati delle forze di polizia da parte dei Corpi e servizi di polizia municipale (comma 6 dell’art.10), sia pure con “livelli” (modalità)  che verrebbero stabiliti con provvedimento del Ministro dell’Interno. Si tratta di un ambito informativo rilevante e delicato che può essere utilizzato, impropriamente, negli ambiti territoriali, dagli amministratori politici locali. L’inasprimento, poi, della sanzione amministrativa pecuniaria (che non paga nessuno) nei confronti dei parcheggiatori abusivi (o guardiamacchine), che raddoppia se sono impiegati minori, è  l’ulteriore “novità” del pacchetto sicurezza. Viene reintrodotto anche il c.d. “arresto differito” (che avrà vigenza fino al 30 giugno 2020) che consentirà di arrestare entro le 48 ore dal fatto gli autori di reati con violenza alle persone e alle cose commesse durante le manifestazioni pubbliche.  Resta incomprensibile il mancato inserimento del questore (autorità provinciale tecnica di pubblica sicurezza) tra i componenti di diritto nel comitato metropolitano copresieduto dal prefetto e dal sindaco.
Cosi come è incomprensibile l’assenza del questore nel contesto di quegli “accordi e patti” di cui agli artt. 3 e 5 ove sono individuati “specifici obiettivi per l’incremento dei servizi di controllo del territorio”, ossia quegli stessi servizi che, poi, lo stesso questore (che dispone degli adeguati strumenti di monitoraggio ed operativi sul territorio)è chiamato a disporre con propria ordinanza.

Le tante sicurezze italiane

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