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Testimoni di giustizia

Davide Mattiello* il . Senza categoria

testimoni-di-giustiziaGrazie Presidente,
l’Aula arriva ad occuparsi della proposta di legge 3500 a prima firma della onorevole Bindi, dopo un lungo percorso che merita di essere sintetizzato perché è anche grazie ai Testimoni di Giustizia che si contrastano le organizzazioni criminali di stampo mafioso.
Quando nell’Ottobre del 2013 venne costituita la Commissione parlamentare antimafia, la Presidente Bindi individuò tra le priorità di lavoro il tema dei Testimoni di Giustizia e mi affidò per questo il coordinamento del V Comitato, che cominciò a lavorare nel Maggio del 2014 e che grazie alla costante partecipazione dell’on D’Uva, chiuse l’inchiesta a Luglio, e propose la relazione a Settembre, approvata dalla Commissione all’unanimità ad Ottobre.
Durante il 2015 entrambi i rami del Parlamento l’hanno discussa e a larga maggioranza hanno votato risoluzioni impegnative per una riforma della normativa posta a tutela e a sostegno dei Testimoni di Giustizia.
Nel frattempo insieme ai consulenti e ai funzionari della Commissione antimafia, la dott.ssa Sabella e il dott. Sica in maniera particolare, in una costante e proficua interlocuzione con il Ministero dell’Interno e segnatamente con il vice Ministro Bubbico, presidente della Commissione Centrale, abbiamo cominciato ad elaborare un testo che traducesse effettivamente in norme la riforma auspicata.
Nel Gennaio del 2016 contemporaneamente in entrambi i rami del Parlamento vengono depositati i testi, sottoscritti da tutti i gruppi politici presenti in Commissione Antimafia. Proprio a suggello di questa condivisione la proposta di Legge ha come prima firmataria alla Camera, l’on. Bindi e al Senato il vice presidente della Commissione Antimafia, il Sen. Gaetti.
La Commissione Giustizia della Camera con lo stesso spirito, sotto la guida della Presidente Ferranti, ha avviato negli scorsi mesi l’esame del testo, sottoponendolo anche alla valutazione di Procuratori e Istituzioni particolarmente qualificati, per raccogliere ulteriori elementi di riflessione che hanno indotto a qualche “limatura” aggiuntiva.
Veniamo dunque al testo che dovrà riconoscere piena dignità ai Testimoni di Giustizia, definirne l’identità e il rapporto con lo Stato.
Ancora oggi si fa troppa confusione tra i Testimoni di Giustizia e i Collaboratori di Giustizia, confusione derivata anche dal fatto che la Legge 45 del 2001 (e successive modifiche) che si occupa dei Testimoni di Giustizia emenda soltanto la legge 82 del 1991 che tratta dei Collaboratori.
Ma confondere un Testimone con un Collaboratore è una offesa grave.
L’obiettivo finale è quindi definire una legge esclusivamente dedicata ai Testimoni di Giustizia, che ne delinei lo “Statuto” evitando qualunque confusione sul piano giuridico, amministrativo e culturale con i Collaboratori di Giustizia.
L’identità del Testimone di Giustizia a seguito della denuncia è caratterizzata da una condizione di pericolo talmente concreta, grave e attuale da rendere inadeguate le misure di protezione ordinarie (ossia quelle che si occupano genericamente dei testimoni processuali) e renderne necessarie di speciali.
I requisiti necessari da soddisfare per rientrare sotto questa speciale protezione sono principalmente tre: l’oggetto della testimonianza, che deve essere intrinsecamente attendibile e rilevante ai fini delle indagini o del giudizio; l’assenza di condanne per delitti non colposi, o misure di prevenzione a carico del Testimone da cui si desuma l’attualità della pericolosità sociale; l’assenza di benefici tratti dai reati che sta denunciando.
Passando ora al contenuto delle misure di protezione, queste prevedono che il Testimone ed eventualmente il suo nucleo familiare (i cosiddetti “protetti”), siano presi in carico dalla Commissione Centrale che sulla base delle valutazioni raccolte decide se siano sufficienti le speciali misure di protezione o se occorra quella forma specialissima di protezione che è il programma di protezione in località segreta. Da qui in avanti la vita del Testimone e degli altri protetti è nelle mani di Commissione e Servizio ed è su questa relazione che siamo intervenuti con alcune delle modifiche più significative.

Come ridurre i danni e come ripararli?

  • rendendo il programma speciale in località protetta l’eccezione a favore della protezione in loco attraverso le speciali misure
  • Mettendo a disposizione il medesimo ventaglio di misure di sostegno economico, senza distinzione tra chi è sottoposto allo speciale programma e chi è sottoposto alle misure speciali
  • Aggiungendo alcune nuove misure di sostengo economico e sociale come l’indennizzo fortefattario per i danni psicologici o biologici derivanti dalla testimonianza resa; l’inserimento lavorativo nella PA come estrema ratio, qualora ogni altra forma di reinserimento occupazionale sia fallito; il sostegno all’impresa con tutti gli strumenti previsti dal Codice Antimafia per le aziende sequestrate, nella forma già approvata da questa Camera nel novembre del 2015, così come pure la possibilità che al Testimone vengano assegnati in uso beni confiscati e gestiti dall’Agenzia Nazionale per i Beni sequestrati e confiscati
  • Prevedendo la figura del “referente” del Testimone di giustizia: individuato all’interno del Servizio Centrale di Protezione, che affianca il Testimoni e gli altri protetti, anche avvalendosi di uno psicologo, fin dal momento dell’inserimento nel piano provvisorio e che resta punto di riferimento senza soluzione di continuità fino a che l’affidamento al sistema non sia terminato, con soddisfazione del Testimone
  • Prevedendo esplicitamente l’incidente probatorio e la video conferenza come strumenti cui l’Autorità Giudiziaria debba ricorrere per raccogliere nel procedimento le dichiarazioni del Testimone per non sovraesposizione in Aula il Testimone
  • Riorganizzando la Commissione Centrale prevedendo la nuova figura del Vice Presidente della Commissione (designato all’interno dei membri della Commissione medesima). Questa novità garantisce continuità operativa e quindi tempestività ai lavori della Commissione in caso di vacanza del ruolo del Vice Ministro delegato.

*Parlamentare – pubblichiamo l’intervento dell’autore alla Camera dei Deputati

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