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Confisca dei beni ai corrotti, la scheda

Di Antonio Maria Mira* il . Atti e documenti

Sono ben tre le norme che permettono il sequestro dei beni ai corrotti. La prima risale al 2000 e prevede che se una persona intasca, ad esempio, un milione di euro frutto della corruzione, o di altro reato relativo alla pubblica amministrazione, e i soldi vengono trovati, questi si possono confiscare sottraendoli alla disponibilità del colpevole. Se non si trovano si può confiscare una parte equivalente, ad esempio una casa del valore di un milione. Ma non si applica a tutti i reati relativi alla pubblica amministrazione, come il reato di abuso di atti d’ufficio.

Poi c’è la norma del 2006, contenuta nella Finanziaria 2007, che come per i mafiosi prevede che a una persona che è stata condannata per un reato in materia di pubblica amministrazione, al di là di quello che ha intascato, possa essere confiscato tutto ciò che è sproporzionato rispetto al suo reddito. La norma è stata poi recepita nel Codice antimafia del 2011 che, però, ha eliminato la destinazione obbligatoria dei beni a interventi di edilizia scolastica e per l’informatizzazione del processo.

Infine nel 2008, le misure di prevenzione per la confisca sono state estese dai mafiosi a chiunque sia pericoloso e vive col provento dei delitti. È il caso dei rapinatori, estorsori, ricettatori, ecc. Ma devono essere reati ripetuti nel tempo, non occasionali. Nella procura di Lanciano, per la prima volta, l’hanno applicata anche agli evasori fiscali.

*tratto da l’Avvenire

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